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12 February 2010

Tutor, c’è chi fa ricorso così

Tutor: qualcuno si oppone alle multe

Tutor: qualcuno si oppone alle multe

Ma è proprio imbattibile il Tutor? Quando ti multa non hai scampo? Due chiacchiere con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.

Bechi, tra le sentenze che sono passate sotto le Sue analisi, Lei ha notato che gli avvocati (fra i motivi per fare ricorso contro il Tutor) sostengono che ci sia anche una falsa applicazione della legge. In che senso?
“Gli opponenti generalmente lamentano una violazione e falsa applicazione di legge, stante la erronea detrazione detrazione del 5% dalla media aritmetica riscontrata ai presunti eccessi di velocità, con conseguente erronea applicazione dei parametri legislativi previsti dall’articolo 345, del Regolamento del Codice della strada”.

Cioè?
“Il ricorrente può osservare che quella norma recita testualmente: ‘Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del veicolo in un dato momento, in modo chiaro e accertabile’. Alla luce di detto dettato normativo, gli opponenti lamentano che la contestazione sia in effetti affetta da un vizio di nullità, poiché la rilevazione della velocità media non può costituire elemento per la contestazione del superamento dei limiti di velocità”.

Però la legge dice che il “controllo dell’osservanza del limite di velocità può essere anche effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’immissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di entrata e di uscita”.
“Sì. In tal caso, però, a differenza del primo modo in cui viene rilevata la velocità, ossia quello istantaneo, sempre secondo i legali, risulterebbe differente l’applicazione dei limiti di tolleranza sulla velocità rilevata. Infatti, nel modo istantaneo, la tolleranza applicabile è del 5% con un minimo di 5 km/h; nel caso di calcolo della velocità media, invece, il legislatore ha fatto discendere una ben diversa tolleranza, stabilendo, al comma 3, del citato articolo che: ‘In caso di determinazione della velocità, è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore -, pari al 5, 10, 15 per cento, a seconda che la velocità risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora e inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora’. Poiché la velocità che è stata rilevata è il risultato di una media della velocità su una determinata tratta, i ricorrenti abitualmente lamentano che le contravvenzioni elevate siano da considerarsi nulle, perché in contrasto con il dettato normativo”.

Scusi, ma secondo i legali che predispongono i ricorsi, cosa dovrebbe calcolare l’agente accertatore?
“La velocità media, con l’applicazione dell’errore relativo, pari al 15% e non, come di consueto, una riduzione del 5%. Ciò perché si tratta di rilevazione di velocità media e non di velocità istantanea. Ho notato che sempre la maggior parte dei ricorrenti lamentano che a nessuno, e ovviamente neppure ai soggetti accertatori, è certamente consentito di ampliare a immagine e somiglianza in senso sfavorevole per un soggetto sanzionato alcun tipo di precetto, né normativo né di qualsiasi altro genere”.

di Ezio Notte @ 20:54


2 Comments

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QUI 2 Commenti

  1. […] scrive un lettore (intende rimanere anonimo) che si può fare ricorso contro una multa data dal Tutor (rileva soprattutto la velocità media in autostrada) facendo riferimento al sistema utilizzato per […]

    Pingback by Tutor, un ricorso… elettromagnetico | Automobilista.it — 15 February 2010 @ 22:39

  2. […] ci contano, a nostro giudizio il Tutor abbia diverse falle, ve lo narriamo da tempo. Vedi qui, qui, […]

    Pingback by Cosa sarebbe ’sta storia del Tutor “spinto”? | Automobilista.it — 21 February 2010 @ 19:33

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