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26 June 2016

Alcol: ultime dalla Cassazione per non beccare multe

 

Prima l'alcol e poi guidi? RIschio mortale

Prima l’alcol e poi guidi? Rischio mortale

Non c’è solo il Codice della Strada che indica i limiti di alcol e le multe per chi sgarra. Esistono anche le sentenze della Cassazione, che vanno a interpretare norme difficilissime (e scritte davvero male, nonostante siano la chiave della sicurezza stradale). In particolare, adesso la quarta sezione penale della Cassazione rigetta i ricorsi presentati da due automobilisti beccati con troppo alcol in corpo.

1) Sentenza 25704 del 21 giugno 2016. Il difetto di funzionamento dell’etilometro deve essere provato dall’imputato, anche se l’apparecchio non è stato sottoposto a revisione. L’articolo 379 del Regolamento del Codice della Strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati e omologati. Occhio: non prevede nessun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite. È onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio. Le norme richiedono, infatti, soltanto che l’accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.

2) Sentenza 25706 del 21 giugno 2016. Se ti fanno il prelievo di sangue a distanza di tempo dall’etilometro, è comunque valido. Gli elementi sintomatici rilevati dagli agenti di Polizia stradale unitamente al fatto che in seguito al sinistro e senza soluzione di continuità il conducente veniva trasportato immediatamente in ospedale, giustificano il ritardo: c’è la validità del prelievo ematico che dimostra lo stato di ebbrezza anche se effettuato a notevole distanza temporale dal momento di accadimento del sinistro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di guida in stato d’ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente, è legittima la rilevazione strumentale del tasso alcolemico anche a distanza di qualche ora dall’evento. A due condizioni: che venga stabilita un’apprezzabile connessione tra incidente e condotta del conducente; e che non vi sia soluzione di continuità tra l’incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre a esame.  Attenti: senza interruzione della continuità significa, continuativamente. Nessun evento in mezzo fra il sinistro e l’esame.

di Ezio Notte @ 12:45


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