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8 August 2017

Autovelox e privacy: 10 cose che dovete sapere

 

Qualcosina sulla privacy

Qualcosina sulla privacy

Prendi l’auto, vuoi un minimo di intimità e riservatezza, per te e il tuo passeggero misterioso, speri che nessuno ti becchi fuori città. E così è, perché ci metti un minimo di attenzione: strade che percorri, orari, probabilità di incontrare persone che non vuoi incontrare. Però commetti un piccolo errore, visto che nessuno è perfetto a questo mondo: non ti accorgi di un limite di velocità bassissimo, su un tratto dove come minimo si può andare al doppio per via dell’ampiezza della carreggiata, della visibilità, delle condizioni dell’asfalto e meteo. E lui, l’autovelox, ti becca implacabile. Quando lo avvisti, è tardi: foto e multa a casa. Bene: parliamo della foto e della privacy. Cosa dice la circolare Minniti sulla privatezza di un individuo e del suo passeggero?

1) I dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione, ed a richiesta dell’interessato la visione successiva, devono essere impiegati nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale.

2) È necessario che gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione.

3) Salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali.

4) La registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e possa essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico.

5) Le risultanze fotografiche o le riprese video siano nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati.

6) Le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso.

7) Nella conservazione delle risultanze fotografiche o video siano adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate”.

Fermiamoci un attimo. Fin qui, nulla di eclatante: c’è, questo è inevitabile, un essere umano che queste foto dell’autovelox le vede. Ma tutto resta confinato lì. Adesso, sentite con le orecchie aperte per benino il punto 8.

8) Occorre precisare che l’applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza personale, riferita al trattamento delle immagini, comprese anche quelle registrate nei controlli con documentazione video, è obbligatoria solo qualora permetta di identificare un soggetto anche in via indiretta, cioè attraverso il collegamento con altre informazioni, quali quelle degli archivi del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Pubblico Registro Automobilistico. Pertanto, le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi utilizzati e le registrazioni effettuate, per la distanza, per l’ampiezza dell’angolo di visuale, per la tipologia degli strumenti ovvero per altre cause contingenti non contengano dati identificativi dei veicoli”.

Capito? Ve lo dico alla brutta: se la foto non permette di individuare l’auto, allora tutte quelle precauzioni per la privacy non vengono prese. Già, e quando l’auto è non individuabile? “Quando i sistemi utilizzati e le registrazioni effettuate, per la distanza, per l’ampiezza dell’angolo di visuale, per la tipologia degli strumenti ovvero per altre cause contingenti non contengano dati identificativi dei veicoli”. Che significa tutto e niente. È molto soggettivo.

Sì, ma non finisce qui.

9) “Qualora le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica, di gestione della documentazione video o digitale prodotta dalle apparecchiature di rilevamento della velocità, ovvero le attività di gestione sussidiaria ed amministrativa del procedimento sanzionatorio siano affidate a soggetti privati, deve essere sempre garantito il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale.

10) In particolare, deve comunque essere assicurato che: – i dipendenti della struttura privata operino in qualità di incaricati del trattamento; – gli stessi agiscano sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento; – il ruolo di incaricato del trattamento possa essere svolto soltanto da una persona fisica; – sia nominato responsabile del trattamento la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell’Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima struttura privata. Ricorrendo tali presupposti, il privato è legittimato a trattare i precedenti dati della struttura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma è comunque vincolato a utilizzarli nell’ambito dei compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione)”.

Pertanto, l’autovelox usato del gestore della strada fa le foto, i dati vanno in mano a un’azienda privata, che deve attenersi a tutte quelle regole dei punti 9) e 10). E chi controlla, da fuori, che il privato rispetti la privacy? Spetta a voi adesso viaggiare tranquilli, ritenendo che la vostra privacy sia al sicuro…

di Ezio Notte @ 00:40


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