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15 May 2013

Autovelox, ricorso al Prefetto contro una multa ingiusta: facsimile

Ricorso di classe

Autovelox, no alla violenza, sì ai ricorsi contro le multe ingiuste, specie quelle dei Comuni. Ecco un facsimile per voi.

Ill.mo Sig. Prefetto di Milano. Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex art. 204 bis c.d.s.

Parte ricorrente:

xxxxxxx (C.F. XXXXXXXXXX) in proprio, nato a Milano il 4xxxxx e residente in xxxxx luogo quest’ultimo eletto anche a domicilio ai fini della presente opposizione,

Parte resistente: Provincia di x, corrente in Milano, xx;

—————————-

L’istante sopra generalizzata ha ricevuto in data x, in qualità di proprietario della Autovettura targata x, notifica di accertamento di una infrazione ex art. 142/7’ comma del C.d.S. relativa al verbale n.x – rif. Accertamento di infrazione n.Ax (all. n.1) compiuta, secondo quanto sostenuto dalla Polizia Provinciale di Milano, il giorno x alle ore 1×2 in corrispondenza del KM x della S.P. ex S.S. 35 x direzione Milano nel Comune di xxxxxo.

In particolare detta autovettura al momento del rilevamento (riscontro effettuato tramite strumento “Multaradar S580”) avrebbe circolato alla velocità di Km/h 84 superando così di Km/h 4,0 il limite massimo stabilito in KM/h 80 (detta velocità già considerando la riduzione del 5% applicata ai sensi dell’art.345/2’ comma reg. att. c.d.s. la velocità convenzionale è risultata pertanto pari a Km/h 106,40).

Tale infrazione, che comporta una sanzione pecuniaria complessiva di EURO 57,94, non è stata immediatamente contestata in quanto i verbalizzanti, considerando il tratto stradale oggetto dell’eseguito rilievo, hanno dichiarato di avvalersi dell’art.4 della legge n.168/2002 e quindi con implicito riferimento ai dettami di cui all’art. 201 bis lett. F del c.d.s.

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.

Ciò per i sotto elencati:

MOTIVI DI ANNULLAMENTO

1) Avvenuta prescrizione dei termini della notifica del verbale sopra specificato e ciò considerando infatti il tenore letterale dell’art.201 c.d.s.

Parte ricorrente rileva che il presente atto amministrativo è stato notificato il 6.12.2012 e quindi ben oltre il termine dei 90 giorni concessi agli organi accertatori, sempre ai fini di cui sopra, dai dettami di cui all’art.201 c.d.s.

Ovviamente il soggetto sanzionato intende avvalersi del termine prescrizionale sopra indicato, non avendo gli accertatori notificato nel termine perentorio appena indicato il verbale oggetto di attuale opposizione.

Per mero scrupolo difensivo viene fatto osservare che non assume alcun pregio la dichiarazione contenuta sulla seconda pagina del presente verbale la quale attesta che detto atto è stato consegnato al servizio postale il xxx e quindi in data antecedente allo spirare del suddetto termine dei 90 giorni.

A prescindere dal fatto che non si riesce a capire che cosa abbia fatto in mano al servizio postale un verbale dal xxx sino al xxx tuttavia si eccepisce che ai fini del computo di tale termine dei novanta giorni di cui all’art.201 del c.d.s. non può essere presa in considerazione la data della consegna, da parte degli agenti di polizia, del verbale ai messi notificatori in quanto tale termine non è certo da considerarsi alla stregua di un termine processuale ma bensì come adempimento amministrativo; a tal proposito non è certo inutile citare e produrre quanto deciso dal Giudice di Pace di Taranto in data 19.4.07 (all. n.2) il quale, nella relativa motivazione osserva che la Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 si riferisce appunto ai termini processuali dove peraltro detto Supremo Organo giudiziario ha tra l’altro precisato:

”…per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (v. per tutte Cass. 13 aprile 2004 n. 7018).”

Dello stesso parere il Giudice di Pace di Firenze mediante sentenza n.1450/2011 (all. n.3) che peraltro nella relativa motivazione ha tenuto a precisare che un simile atto amministrativo ha natura di atto tipicamente recettizio e pertanto affinchè un determinato termine venga rispettato, è necessario che nel caso in questione un verbale giunga a conoscenza del destinatario entro il perentorio termine di cui all’art.201 c.d.s.

Si veda anche la decisione n.1289/08 emessa dal Giudice di Pace di Pisa (all. n.4) nonché quella del Giudice di Pace di Pozzuoli del 27.9.2007 (all. n.5).

2) Errata indicazione dell’importo sanzionatorio adottato in quanto lesivo dei dettami di cui al decreto 12.9.2012 (G.U. n.254 del 30.10.2012) emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di ripetibilità di spese di notifica.

Parte ricorrente osserva inoltre che le spese adottate con il provvedimento sanzionatorio (EURO 18,94) superano l’importo di EURO 5,18 indicato mediante il decreto 12.9.2012 (G.U. n.254 del 30.10.2012) emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di ripetibilità di spese di notifica dei verbali quali quello oggetto del presente ricorso.

Anche tale lesione comporta di per sé la nullità dell’intero provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa.

3) Manifesta lesione dell’art.142/6’ comma bis c.d.s., dell’art.78 regolamento di attuazione del c.d.s., della specifica imposizione ministeriale Protocollo n.20767 del 4.3.2008, delle istruzioni diramate dal Ministero dell’Interno in data 14.8.09 (che nel contenuto hanno sostituito in senso rafforzativo la Circolare del Ministero dell’Interno del 3.8.2007) confermate dalle nuove disposizioni subentrate con la legge n.120/2010 e di converso dei principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione; ciò a causa della assenza dei cartelli che avrebbero dovuto preavvisare la presenza dei controlli elettronici della velocità.

Parte ricorrente lamenta, sempre in relazione al verbale notificato, l’assenza di un elemento costitutivo del provvedimento amministrativo posto in essere (o quanto meno è questa la presunzione giuridica non suscettibile di prova contraria) in quanto sull’atto amministrativo stesso avrebbe dovuto essere necessariamente inserita la presenza, sulla tratta stradale interessata, di apposita cartellonistica atta a preavvertire la presenza dei controlli elettronici della velocità (nella metodologia adottata – nel caso di specie cartelli a sfondo blu con scritte di colore bianco) e ciò in conformità ai dettami di cui all’art.142/6’ comma bis c.d.s. e disposizioni normative ad esso collegate tra cui la specifica imposizione del Ministero dei Trasporti a mezzo Prot. 20767 del 4.3.2008 (all. n.6); quanto sopra con l’ulteriore specificazione che ad un organo di Polizia è certamente ed ovviamente inibito ignorare determinate direttive o circolari ministeriali né optare per eventuali scelte giuridiche eventualmente giustificate da gerarchie di fonti.

Si tratta quindi di norma di garanzia per l’automobilista la cui violazione, da parte delle Autorità procedenti, non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione irrogata (così Cassazione n.7419 del 26.3.2009).

Prescindendo dal fatto che su quanto appena lamentato si sono espressi, tra i tantissimi, tre diversi Giudici di Pace di Viareggio mediante sentenze n.1102/2010, n.315/2011 e n.876/2011 (all. n.7, n.8 e n.9) nonché uno di Lucca tramite decisione n.104/2012 (all. n.10), tuttavia come giustamente ha sostenuto il Giudice di Pace di Lucca con sentenza rubricata al n.419/09 (all. n.11), essendo la presegnalazione delle postazioni di controllo divenuto requisito di legittimità della contestazione delle relative violazioni, l’attività di posizionamento della segnaletica deve essere riportata sul verbale di accertamento, ancor prima che in quello eventuale di contestazione e ciò dando atto del rispetto dei parametri riportati nel D.M. del 15.8.07; D.M., quello appena citato, che è entrato in vigore successivamente all’inserimento del sesto comma bis dell’art.142 c.d.s. mediante il decreto legge n.117 del 3.8.07 oltre che alla circolare del Ministero dell’Interno del 3.8.07 rubricata al n.300/A/1/26352/101/3/3/9 e che è stato assorbito dalle istruzioni diramate dal Ministero dell’Interno in data 14.8.09 mediante il Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3.

Istruzioni quella appena indicate apparse in perfetta sintonia con le normative sopra citate oltre che con i dettami legislativi della legge 29.7.2010 n.120.

Ebbene: dal combinato disposto dei suddetti riferimenti normativi, i quali a loro volta richiamano gli articoli del regolamento di attuazione del codice della strada (77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170), sussiste la necessità, per un corpo di Polizia, di dover installare cartelli dotati di certe caratteristiche e di porli a determinate distanze rispetto ai relativi rilevamenti di infrazioni e ciò a seconda del tipo di strada oggetto dei rilevamenti stessi.

In perfetta sintonia su quanto sopra indicato è apparsa anche la decisione emessa dal Giudice di Pace di Cesena rubricata al n.1980/10 (all. n.12).

E’ chiaro che tale lacuna comporta di per sé la nullità dell’atto amministrativo posto in essere e di converso del relativo provvedimento sanzionatorio per assenza, ab origine, di un elemento costitutivo dell’atto medesimo.

4) Errata indicazione del limite di velocità sul tratto di strada oggetto del riscontrato rilevamento.

Il N. C.d.S – Decreto L.vo n. 285 del 30-04-1992, all’art .2 comma 2 impone che “le strade debbano essere classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive tecniche e funzionali” in sei diversi tipi (da A ad F), fatta salva poi la diversa classificazione amministrativa (Statale, Regionale, ecc.) (comma 5 art. 2 del CdS).

Tale classificazione ex comma 2 comporta direttamente l’imposizione dei limiti propri di velocità ai sensi dell’art. 142 comma 1 del CdS, ed è prevista come una competenza degli enti proprietari delle strade ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del CdS, da espletarsi entro 1 anno dall’emanazione di specifiche norme per la classificazione delle strade da parte del Min. LL.PP. (ora Infrastrutture) ai sensi del comma 4 dello stesso art. 13 del CdS.

Per tale comma 4, le norme di classificazione devono essere emesse con gli stessi criteri e procedure delle norme tecniche di costruzione ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del CdS.

Ad oggi, il Ministero ha adempiuto solo al comma 1 dell’art. 13: le norme tecniche di costruzione e gestione delle strade sono state approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 6792 del 05.11.2001, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 04.01.2002: ancora nulla invece per quanto attiene alle norme di classificazione, e quindi per i conseguenti adempimenti di classificazione degli enti proprietari ai sensi del comma 5 dell’art. 13.

Per tali motivi, relativamente alla classificazione delle strade in base al comma 2 dell’art. 2 trova applicazione il comma 8 dell’art. 2 del Regolamento di esecuzione del CdS (dpr 495/92) che recita:

“Nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 5, del Codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall’articolo 2, comma 3, del Codice per ciascuna classe di strada. “

Leggendo il N.C.d.S-Decreto L.vo n. 285 del 30-04-1992, al comma 3, dispone le caratteristiche che devono avere le  strade per la classificazione,e così recita alla lettera B: “Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta’ laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione dl talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.”

Per mero scrupolo difensivo l’esponente ricorda l’esistenza della sentenza n.619/2012 emessa dal Giudice di Pace di Pontedera (all. n.13); leggendo la motivazione di cui sopra si evince che il soggetto giudicante, prendendo atto del fatto che la ordinanza n.34 emessa dalla Provincia di Pisa in data 27.4.2010 (all. n.14) ed istitutiva dell’attuale limite di velocità era stata emessa pur priva di alcuna valida motivazione, ha ritenuto disapplicare l’atto ritenuto illegittimo in virtù degli articoli 4 e 5 dell’allegato E della legge n.2248/1865.

La strada provinciale che ci riguarda direttamente, nel tratto oggetto del riscontrato rilevamento, rispondendo a tutti i requisiti richiesti, in base al combinato disposto dei citati comma 8 dell’art. 2 del Regolamento di esecuzione del CdS (dpr 495/92) ed articolo 2, comma 2 e 3 del CdS, è da considerarsi a tutti gli effetti strada extraurbana principale di tipo “B”, e di conseguenza, ai sensi dell’art. 142 comma 1 del CdS, il limite di velocità avrebbe dovuto essere di 110 Km/h e non di 80 Km/h come riportato sul verbale.  Il lungo rettilineo senza intersezioni e senza particolari curve né tanto meno dossi e con manto stradale in perfette condizioni (almeno nel tratto che ci riguarda direttamente), non ha caratteristiche geometriche tali da rendere necessaria l’apposizione di limitazioni di velocità se non per particolari motivazioni temporanee (presenza di buche, l’interruzione, anche per cause accidentali, dello spartitraffico centrale invalicabile, od altro). La mancanza sul verbale di riferimenti ad ordinanze vigenti emesse dall’Ente proprietario per l’apposizione di limiti di velocità inferiori conferma dunque l’errore nella redazione del verbale che pertanto deve essere considerato nullo.

Al riguardo si richiama anche la sentenza n.2392/05 del 21/07/05 del Giudice di Pace di Viterbo (all. n.15) relativa alla analoga S.S. 675 Umbro Laziale (Orte Viterbo) , nonché la decisione del Giudice di Pace di Civita Castellana (VT) rubricata al n.762/08 (all. n.16) che cita  “… Va inoltre accolto l’altro motivo di opposizione di errore del limite di velocità in quanto l’Amministrazione ha errato nell’indicare il limite di velocità di Km/h 90 sulla strada SS 675 Umbro-Laziale poiché tale strada per le sue caratteristiche, (strada a carreggiate separate da spartitraffico invalicabile con due corsie di marcia ciascuna), si deve considerare ai sensi dell’art.2 del CdS strada extraurbana principale con il limite di velocità di 110 km/h.”

A corollario di quanto sin qui sostenuto si veda inoltre il contenuto della sentenza n.1973/2010 emessa dal Giudice di Pace di Pisa di cui si produce copia (all. n.17) ed avente ad oggetto una infrazione rilevata in un tratto analogo a quello oggetto del presente ricorso.

Ovvio pertanto come il rilievo in questione, almeno in relazione al limite di velocità indicato sul verbale, debba considerarsi preliminarmente nullo in quanto viziato di legittimità per evidente violazione di legge.

5) Vizio di legittimità per mancato rispetto delle distanze tra la cartellonistica dei limiti di velocità e la strumentazione utilizzata in postazione fissa dall’ente provinciale.

Lo scrivente osserva poi che la cartellonistica dei suddetti limiti di velocità posta prima della strumentazione utilizzata dagli accertatori non rispettava di fatto i parametri legislativi imposti dall’articolo 25 della legge n.120 del 29.7.2010.

Infatti detta cartellonistica avrebbe dovuto essere collocata a distanza di almeno un chilometro mentre invece, circostanza questa che potrà essere verificata anche mediante una eventuale ispezione dei luoghi ex art.118 c.p.c., il rispetto di questa distanza non è stato osservato.

Ovviamente un simile vizio determina di per sé la illegittimità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa.

6) Mancato rispetto dei dettami legislativi imposti dall’art.4, 3’ comma della legge n.168/02 richiamata sul verbale proprio dalla Polizia Provinciale verbalizzante con conseguente lesione dell’art.24 della Costituzione della Repubblica Italiana. Carenza di prova rigorosa della effettiva infrazione commessa.

Qualora a disposizione del proprietario del veicolo sanzionato, del conducente e del soggetto giudicante venisse messa a disposizione da parte dell’organo di Polizia interessato una semplice criptica foto attestante la commessa violazione anziché vere e proprie sequenze fotografiche, o, ipotesi ancora più preferibile, riprese video, ci troveremmo in presenza di una chiara lesione dell’art.4,3’ comma della legge n.168/02 (legge che peraltro rappresenta un elemento costitutivo dell’atto amministrativo posto in essere).

Detta sequenza fotografica o ripresa video è infatti espressamente imposta a carico degli agenti accertatori in quanto essendo consentita la contestazione di una infrazione in forma differita, quanto meno la medesima potrà consentire con una certa sicurezza i motivi di una eventuale violazione ai dettami del c.d.s..

Detto articolo 4,3’ comma della legge n.168/02 peraltro così titola:

“la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, ……..”.

Anche a causa di tale vizio il provvedimento sanzionatorio adottato dovrà pertanto considerarsi nullo, inesistente o comunque inefficace indipendentemente dal fatto che nello specifico caso concreto l’eventuale eccesso di velocità sia stato compiuto dal conducente in quanto sorretto da una causa di esclusione della responsabilità ex art.4 legge n.689/81.

A dimostrazione di quanto adesso indicato si veda la decisione del Giudice di Pace di Viareggio Avv. Sergio Coco con apposita sentenza del 28.9.06 rubricata al n.1048/06 (all. n.18).

Quanto eccepito assume ancor più valore se si considera che la vettura sanzionata appare procedere in parallelo ad altra automobile e quindi non si riesce a stabilire quale delle due abbia effettivamente commesso la contestata violazione: verificate a tal proposito quanto deciso dal Giudice di Pace di Piombino mediante sentenza n.259/2006 (all. n.19).

Alla luce delle suddette considerazioni appare lamentare quanto meno l’applicazione del dodicesimo comma dell’art.23 della legge n.689/81 con conseguente applicazione del ricorso.

7) Necessità di una preventiva verifica di tutte le operazioni compiute dai verbalizzanti e loro collaboratori nel lasso temporale intercorrente tra la data della supposta infrazione e quella della notifica dell’accertamento della medesima. Ciò stante un possibile vizio di legittimità per violazione di legge a causa dell’inosservanza dell’art.201 bis lett. f) c.d.s. (consultate il richiamo sul verbale, da parte degli accertatori, di un rilevamento a distanza ex art.4 della legge n.168/02) oltre che delle norme poste a tutela della diffusione e del trattamento dei dati personali queste ultime soggette alla tutela giuridica ex lege 675/96 e nello specifico al Codice Privacy D.LGS 196/03 art.30.

Necessità di una preventiva verifica anche delle corrette applicazioni dell’art.345, 1’ comma del connesso regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495).

Un necessario quesito che dobbiamo porci è se gli agenti accertatori possano aver compiuto, come fondatamente sostiene parte ricorrente, ulteriori atti viziati di legittimità in relazione agli adempimenti posti a loro carico.

Dalla lettura del verbale non risulta quale sia stata l’attività successiva all’installazione che, non è da escludere, possa essere stata affidata a società private specie per quanto attiene allo sviluppo fotografico.

Tali circostanze inducono a chiedere una verifica dell’esatto adempimento dell’accertamento compiuto in quanto il medesimo non deve essere assolutamente sottratto ad ogni genere di verifica “umana” tale da relegare il medesimo ad un semplice documento fotografico.

In sostanza sussiste la necessità di sincerarci che, ai fini della verifica della corrispondenza, sempre sotto il profilo della legittimità formale, l’attività di accertamento corrisponda, quanto meno, alle regole minime previste per la redazione dell’atto pubblico in materia di diritto pubblico attinente alla sicurezza in tema di circolazione stradale.

Conformemente alle decisioni emesse dalla Cassazione Civile e rubricate rispettivamente ai n.8515/01, n.7296/96 e n.373/98 (oltre alle rispettive decisioni dei Giudici di Pace di Amantea del 24.6.05 e di Cosenza del 22.6.06) sussistendo così una ipotesi di contestazione su una contravvenzione, dovrà essere il resistente (quindi nel caso di specie la Polizia Provinciale) a dover provare di avere adempimento a tutti i dettami legislativi posti a suo carico.

Nel caso di specie, i rilievi della infrazione presa in esame sono disciplinati dall’art. 201 bis lett f) del c.d.s. (a sua volta integrato dal decreto legge 151-03) il quale al comma 1 bis consente la rilevazione elettronica per mezzo di apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dall’organo di Polizia e nella loro disponibilità; in tale ipotesi tuttavia dobbiamo trovarci in presenza di apparecchiature debitamente omologate in relazione ai mutati presupposti di applicazione delle norme introdotte ex lege 214/03.

Serie problematiche sembrano fondatamente sussistere in relazione all’attività di rilevazione, certificazione e successiva documentazione dell’illecito stradale posta in essere dal Corpo di Polizia Provinciale se solo si esaminano le norme in materia di circolazione e le compariamo con quelle amministrative dirette a rinvenire nel documento notificato gli estremi dell’atto pubblico; senza contare poi la normativa a tutela della riservatezza dei dati personali del soggetto destinatario. Del resto la stessa normativa richiamata in materia ( cfr. art. 4, 3’ comma della legge n.168/02) , prevede che …”la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici…di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo ”.

In sostanza, con l’avvento del D.Legge del 2002 (poi convertito nella legge n.168/02) era sorto il problema del coordinamento di tale norma con quella posta a tutela della riservatezza dei dati sensibili (L. 675-96 a tutela della“privacy”) sussistendo infatti la possibilità di una eventuale lesione dei diritti alla riservatezza dei soggetti coinvolti nella attività di accertamento delle violazioni qualora in particolare l’attività di documentazione dell’illecito stradale fosse risultata delegata ad un soggetto privato.

Il Garante per la protezione dei dati personali in data 19-12-98 affermò che …”nel trattamento dei dati connesso allo svolgimento dei propri compiti, ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che rientrano nella sfera di titolarità dell’amministrazione stessa…”. Devono comunque essere rispettate quelle condizioni che la stessa normativa pone a tutela della riservatezza…” ;

I dipendenti della struttura privata devono cioè operare in qualità di incaricati di pubblico servizio ed agire sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del “titolare” (art. 1 co. 2 lettera D l. 675-96) e del responsabile (art. 1 co. 2 lett. E ed art. 8) del trattamento (art. 8 comma 5) ; il ruolo di incaricato del trattamento puo’ essere svolto soltanto da una persona fisica.

Non appare pertanto credibile, sempre riportandoci al caso specifico, che, ai fini di una corretta gestione dei dati personali come previsto dalla normativa di riferimento, una parte di attività dedicata alla documentazione delle contravvenzioni elevate tramite apparecchiatura “multaradar S580” possa essere stata appaltata ad una società privata senza però provvedersi ad alcuna individuazione, nella società delegata, delle rispettive qualità di titolare, responsabile ed incaricato del trattamento dei dati personali in capo a distinte persone fisiche nell’ambito del procedimento per la gestione degli stessi.

Così come tutta l’attività di apprensione, sostituzione e stampa dei rullini fotografici riproducenti le varie contravvenzioni non possono essere svolte da semplici ”incaricati” della società privata (non dimentichiamo tra l’altro quanto indicato dalla imposizione Ministeriale del 14.08.09 oltre che dalle nuove norme entrate in vigore con la legge n.120/10).

Altrimenti in concreto l’intera attività di documentazione dell’illecito non potrebbe essere considerata come svolta, neppure di riflesso, dalla Polizia Provinciale (che di fatto dovrebbe comunque almeno presenziare a tali attività in qualità di titolare della pretesa punitiva ed organo destinato al controllo della legalità dell’operato dei privati) bensì dalla stessa società appaltatrice la quale – svincolata dalla presenza di ogni agente (almeno in fase apprensione e sostituzione delle pellicole fotografiche) – di fatto si limita a relazionare ad un Corpo di Polizia Provinciale circa le varie attività alla medesima delegate con ciò minandosi il diritto alla corretta contestazione dell’illecito, seppure notificato in forma differita ma anzi comportando l’assenza di un elemento costitutivo dell’atto amministrativo posto in essere e della conseguente inefficacia della sanzione adottata.

Tutto ciò può indurre a ritenere non sussistente l’esistenza di un effettivo verbale di Polizia qualora una amministrazione convenuta, al di là della copia meccanografica del verbale ritualmente notificata, non produca alcun documento in originale attestante, nei termini appena indicati, le corrette operazioni di rilevamento prima e di accertamento poi della riscontrata presunta infrazione.

Quanto appena descritto, allo scopo di verificare che l’attività di documentazione dell’illecito sia stata di fatto veramente svolta attraverso apparecchi elettronici gestiti direttamente dalla Polizia Provinciale e nella loro disponibilità, cosi’ come recita testualmente la norma di cui all’art. 201 comma 1 bis nuovo c.d.s.

Perplessità sussistono in sostanza in presenza di un verbale qualora sia stato trasmesso da un Corpo di Polizia Provinciale ad altra e diversa società privata, titolare di un potere di redazione meccanografica dell’atto di Polizia e della conseguente notificazione nei confronti del destinatario in aperto contrasto con l’attuale normativa la quale richiede che almeno l’attività amministrativa diretta alla verificazione dell’illecito sia svolta sotto il diretto controllo dell’Autorità di Polizia, titolare della pretesa punitiva per conto dello Stato.

Pertanto riportandoci al caso specifico, in presenza di una contestazione differita, la procedura amministrativa da porre in essere e di cui si chiede adesso la verifica delle singole operazioni compiute successivamente al 23/7/2012, dovrebbe essere corretta e trasparente al punto tale che dovrebbe garantire il pieno rispetto dei diritti del cittadino non solo sotto il profilo della effettiva contestazione ma anche in ordine al rispetto delle norme a tutela della diffusione e del trattamento dei dati personali, come tali soggetti alla tutela giuridica ex lege 675 e nello specifico al Codice Privacy D.LGS 196/03 art.30.

Tra le numerose decisioni si veda, a dimostrazione di tutto quanto appena esposto al presente motivo di opposizione, l’esauriente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Carinola del 4.11.05 (all. n.20), quella successiva del Giudice di Pace di Pisa del 14.4.06 (all. n.21) nonché quella del Giudice di Pace di Bari n.2309/2010 (all. n.22).

8) Mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, Multaradar S580, specie in relazione alle dovute periodiche tarature.

Lo scrivente chiede una verifica atta a stabilire che la apparecchiatura utilizzata ai fini del rilevamento della infrazione, al momento del riscontrato rilevamento, avesse ricevuto periodiche revisioni presso un centro SIT accreditato secondo i parametri di cui alla legge n.273/91; quanto sopra dato che sul verbale opposto non è stata riportata la preventiva verifica della perfetta funzionalità della apparecchiatura utilizzata.

Inoltre, in base all’art. 210 c.p.c., viene chiesta l’esibizione di tutta la documentazione attestante l’ordinaria manutenzione.

Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che gli esponenti si riservano di enunciare, col presente atto;

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinchè, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare il provvedimento impugnato prescritto, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti dell’esponente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge.

Con ossequio.

Milano, lìx

di Ezio Notte @ 00:00


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