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24 August 2011

Bel colpo, Ina Assitalia!

Multina

Agcm (Antitrust), bollettino del 23 agosto 2011.

Con provvedimento n. 20962 del 30 marzo 2010 (relativo al procedimento PS5371 e comunicato al professionista in data 14 aprile 2010) l’Autorità ha deliberato che l’invio di solleciti di pagamento indebiti, in quanto relativi a polizze scadute o disdettate, posto in essere dagli agenti in esecuzione dei compiti loro demandati in forza del contratto di agenzia e reso possibile e implicitamente avallato dal comportamento omissivo tenuto dalla società mandante in relazione ai propri obblighi di sorveglianza sull’operato della propria rete agenziale, risultava in contrasto con il requisito della diligenza professionale.

Inoltre, l’Autorità ha ritenuto tale condotta idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento dei consumatori, in quanto la ricezione di solleciti di pagamento formulati in termini perentori può indurre i destinatari – tratti in errore in ordine alla sussistenza del vincolo contrattuale e intimoriti dalla minaccia di azioni legali – ad effettuare versamenti non dovuti. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.

Con provvedimento n. 21769 del 3 novembre 2010 (relativo al procedimento IP85 e comunicato al professionista in data 18 novembre 2010) l’Autorità ha deliberato l’inottemperanza alla delibera n. 20962 del 30 marzo 2010, in quanto la condotta posta in essere dal professionista, successivamente alla notifica del provvedimento, dalla fine di aprile 2010 al mese di ottobre 2010, rappresentata dall’invio di solleciti di pagamento relativi a polizze assicurative ormai scadute o validamente disdettate a diversi consumatori, presentava contenuti analoghi a quelli già accertati come pratica commerciale scorretta ed oggetto della diffida.

Con richieste di intervento successivamente pervenute numerosi consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto dei provvedimenti sopra citati e, in particolare, l’invio alla clientela, da parte di diverse agenzie generali INA Assitalia, tra cui, in particolar modo, quella di Rovereto, di solleciti di pagamento relativi a polizze assicurative scadute o disdettate.

La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato, risultando in contrasto con il requisito della diligenza professionale e suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei consumatori che ne siano raggiunti.

Pertanto, con provvedimento n. 22295 del 13 aprile 2011, l’Autorità ha contestato alla società INA Assitalia S.p.A. di aver violato la delibera n. 20962 del 30 marzo 2010.

Le segnalazioni pervenute dalla data di notifica del provvedimento n. 21769 del 3 novembre 2010 sono circa una quarantina, principalmente relative ai mesi di gennaio (una quindicina circa), febbraio (una quindicina circa) e aprile 2011 (una decina circa), aventi ad oggetto, in particolar modo, l’agenzia di Rovereto.  Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera n. 20962 del 30 marzo 2010 ed alla relativa diffida, in quanto la condotta tenuta successivamente alla notifica del richiamato provvedimento – e, con riferimento al procedimento in esame, anche alla notifica del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza relativo al procedimento IP85-, rappresentata dall’invio, a diversi consumatori, di solleciti di pagamento relativi a polizze assicurative ormai scadute o validamente disdettate e posta in essere dall’agenzia di Rovereto nel mese di gennaio 2011, presenta contenuti analoghi a quelli accertati come pratiche commerciali scorrette ed oggetto della diffida. I solleciti di pagamento inoltrati nel mese di gennaio 2011, infatti, diversamente dai solleciti, agli atti, inoltrati ai diversi consumatori nei mesi successivi, sono privi dell’invito al cliente a considerare nulla la richiesta qualora “avesse provveduto ad inoltrare regolare e tempestiva disdetta della polizza”. situazione determinatasi in occasione del subentro nel mandato agenziale era ben nota ad INA Assitalia S.p.A., che avrebbe dovuto indirizzare ai propri agenti precise ed efficaci istruzioni – accertandone eventualmente anche il rispetto – circa il comportamento da tenere nei riguardi della clientela. I cambi di gestione delle agenzie, peraltro già evidenziati nelle memorie depositate nel corso del procedimento PS5371 e valutati nel provvedimento n. 20962 del 30 marzo 2010, risalgono, infatti, al 2009 e, inoltre, i richiami fatti da INA alla rete agenziale non si sono rivelati sufficienti in quanto le segnalazioni sono proseguite successivamente alla notifica del provvedimento. Con riferimento al fatto che accertato l’errore commesso dall’agenzia si sia dato seguito ai reclami avanzati dai clienti confermando l’avvenuta disdetta, è necessario rilevare che detta misura, per quanto corretta, ha carattere solo eventuale, essendo legata all’inoltro dei reclami da parte dei consumatori, e solo successiva all’inoltro dei solleciti di pagamento che possono indurre i destinatari ad effettuare versamenti non dovuti, falsando in misura apprezzabile il loro comportamento economico.

L’ascrivibilità della condotta in essere alla responsabilità di INA è rappresentata sempre, quindi, dal comportamento omissivo tenuto dalla società in relazione ai propri obblighi di sorveglianza sull’operato della propria rete agenziale. A fronte di quanto affermato dalla Parte, che tale condotta, cioè, sarebbe riconducibile al problematico subentro di nuovi soggetti nel mandato agenziale, è necessario rilevare che la situazione determinatasi in occasione del subentro nel mandato agenziale era ben nota ad INA Assitalia S.p.A., che avrebbe dovuto indirizzare ai propri agenti precise ed efficaci istruzioni – accertandone eventualmente anche il rispetto – circa il comportamento da tenere nei riguardi della clientela. I cambi di gestione delle agenzie, peraltro già evidenziati nelle memorie depositate nel corso del procedimento PS5371 e valutati nel provvedimento n. 20962 del 30 marzo 2010, risalgono, infatti, al 2009 e, inoltre, i richiami fatti da INA alla rete agenziale non si sono rivelati sufficienti in quanto le segnalazioni sono proseguite successivamente alla notifica del provvedimento. Con riferimento al fatto che accertato l’errore commesso dall’agenzia si sia dato seguito ai reclami avanzati dai clienti confermando l’avvenuta disdetta, è necessario rilevare che detta misura, per quanto corretta, ha carattere solo eventuale, essendo legata all’inoltro dei reclami da parte dei consumatori, e solo successiva all’inoltro dei solleciti di pagamento che possono indurre i destinatari ad effettuare versamenti non dovuti, falsando in misura apprezzabile il loro comportamento economico.

L’ascrivibilità della condotta in essere alla responsabilità di INA è rappresentata sempre, quindi, dal comportamento omissivo tenuto dalla società in relazione ai propri obblighi di sorveglianza sull’operato della propria rete agenziale. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. 13. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 14. Con riferimento alla gravità, essa appare elevata, trattandosi di una seconda inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 20962 del 30 marzo 2010. Tale valutazione della gravità è solo in parte attenuata dalla limitata ampiezza geografica della reiterazione della pratica commerciale scorretta (circoscritta al bacino di utenza dell’agenzia generale di Rovereto).

Occorre inoltre considerare che INA Assitalia S.p.A., società del gruppo Generali, è per dimensione economica uno dei principali operatori sui mercati assicurativi in Italia. Al riguardo, si rileva che INA Assitalia S.p.A., nel 2010, ha realizzato un fatturato pari a 2.744.114.181,8 euro, calcolato applicando in via analogica i criteri vigenti in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, nella misura del 10% del totale attivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata realizzata nel mese di gennaio 2011.

In considerazione di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione in misura pari a 150.000 € (centocinquantamila euro)

di Ezio Notte @ 22:57


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