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23 April 2012

Classe di massimo sconto: che inferno di regola

Che caos

L’Isvap, dopo aver “letto” la regola sulle lesioni, tenta di fare chiarezza su una norma che nessuno riesce a interpretare: quella della classe di massimo sconto secondo il Decreto liberalizzazioni. Occhio alle ultime parole: a mio giudizio, significa che la norma non serve. E per voi?

L’art. 32, comma 3-quinquies, introdotto in sede di conversione, prevede che “Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte”.

La norma risulta di non facile interpretazione; il principale dubbio riguarda la portata delle condizioni “oggettive” che possono giustificare offerte non identiche ed in particolare se tra tali condizioni rientrino le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale.

Sul punto, data la delicatezza e la rilevanza della questione, è stata acquisita l’interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero, con nota del 18 aprile 2012, ha reso noto all’Autorità che un’interpretazione secondo cui a parità delle altre condizioni, sia pure se per i soli assicurati collocati nella migliore classe di merito, ciascuna impresa sia obbligata ad adottare tariffe assicurative identiche su tutto il territorio nazionale, con conseguente impedimento assoluto ad utilizzare il parametro della territorialità nell’analisi del rischio, risulterebbe in contrasto con il principio di libertà tariffaria affermato in materia dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall’articolo 6 della direttiva 92/49/CEE.

Quanto agli effetti della norma, il Ministero osserva che “quelli attesi sono evidentemente di contrasto agli aumenti indiscriminati e ingiustificati rilevati in alcune aree del territorio nazionale, ma non certo quelli di una parimenti ingiustificata redistribuzione di oneri secondo un malinteso criterio mutualistico che, derogando in modo radicale all’ordinario legame fra condizioni oggettive e soggettive di rischio e misure tariffarie, determini un livellamento
nazionale delle tariffe a beneficio degli assicurati di alcuni territori, ma a danno degli assicurati di altri territori e/o con una amplificazione abnorme degli effetti di peggioramento tariffario per gli assicurati delle classi di minore sconto anche dello stesso territorio oggetto di tale beneficio.

Tale eventualità, anche a prescindere dagli effetti dannosi di incertezza per il mercato e per gli stessi consumatori che deriverebbero da un’interpretazione a evidente rischio di successivo annullamento o disapplicazione, non appare comunque neppure nell’immediato rispondente all’interesse effettivo della generalità dei consumatori.

di Ezio Notte @ 00:01


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