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26 May 2012

Colpo di frusta: a un millimetro dal precipizio

Quasi alla fine

Legge liberalizzazioni: norma del colpo di frusta. La prima disposizione (comma 3-ter) integra il comma 2 dell’articolo 139 del Codice, prevedendo che “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, mentre la seconda (comma 3-quater) prevede che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Ecco come affossare la categoria del medico legale, e degli esperti di infortunistica stradale.

Ecco come mettere su un piatto d’argento una montagna di milioni di euro per le Assicurazioni, che risparmiano sui risarcimenti – questo è certo – in cambio di misteriosi e ottimistici ribassi delle tariffe Rc auto.

O patrocinatori, avvocati, esperti in infortunistica stradale, si uniscono, fanno gruppo, si compattano, rimpinzando di cause le Assicurazioni, oppure queste avranno partita facile nel risparmiare sui rimborsi, nel levarsi di torno le professioni che più ostacolano il “lavoro” delle Compagnie stesse, e nel fare pressione sul Governo affinché vengano introdotte altre regole a loro congeniali (il passo successivo è il dimezzamento dei risarcimenti per le lesioni gravissime, con eliminazione del danno morale).

di Ezio Notte @ 13:39


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. Il colpo di frusta è stato sempre riconosciuto come una lesione e risarcito. Le assicurazioni, per legge, non pagheranno? Saranno denunciati quelli che causano l’incidente e, quindi, il danno per lesioni personali gravi e dovranno pagare di tasca loro. Sono già partite le prime denuncie personali in seguito ai dinieghi delle assicurazioni. Attenzione a provocare un incidente, perché potrebbe costare molto caro, anzi carissimo se l’assicurazione non copre il danno.

    Comment by Roberto — 15 June 2012 @ 19:14

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