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24 July 2013

Fate ricorso contro i Comuni vampiri: facsimile vincente contro l’arroganza di questi carrozzoni politici

Di' no alle ingiustizie

Io dico no alle ingiustizie contro gli automobilisti. Sentite qui. Un parere della presidenza del Consiglio lo ha appena confermato: per legge, i Comuni accedono gratis al Pubblico registro automobilistico. Eppure, quando commettete un’infrazione taglia-punti, vi arriva a casa la richiesta del Comune dov’è avvenuta l’infrazione: dimmi i dati della patente del guidatore. E perché mai? Dovrebbe bastare il nome del guidatore, dopo sono fatti del Comune sbrigarsela a cercare i dati della patente. Domanda: il Comune ha sì o no accesso gratuito al Pra? Sì. E allora, che diamine vuole dalla nostra vita?! Sicché, combattete, non arrendetevi all’arroganza di questi carrozzoni politici. Fate ricorso. Nel modo che andrò a dirvi. E quando c’è da fare una battaglia legale per i vostri diritti, venite a visitare questo blog: c’è tutto per voi. Dunque, nel ricorso scrivete così:

Obbligo della PA, una volta conosciuti i dati del conducente, di acquisire d’ufficio i dati relativi alla patente di guida di quest’ultimo ed insussistenza della pretesa di esigerne la trasmissione da parte del soggetto sanzionato quale coobbligato in solido stante l’esistenza dell’art.  15 legge n.183/2011.

Viene osservato che con il verbale impugnato si contesta non solo la omessa comunicazione delle generalità del conducente ma anche la  mancata comunicazione dei dati della patente di guida di quest’ultimo.

Ciò premesso si eccepisce l’illegittimità del verbale oggetto di attuale opposizione per  violazione dell’art. 43, comma 1, del DPR n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della l. n. 183/2011, che impone alla PA di acquisire d’ufficio tutti i dati edi documenti che siano in possesso della stessa P.A., previa indicazione da parte del privato interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti.

Ne deriva l’illegittimità del verbale impugnato dovendo e potendo la parte resistente richiedere solo i dati relativi al conducente (il quale peraltro una volta appresa la notifica di una sanzione potrebbe opporsi nel comunicare al proprietario dell’auto i dati personali della patente di guida) e, una volta conosciuti i medesimi, acquisire d’ufficio i rimanenti (patente di guida) tramite una vera e propria autorizzazione amministrativa, dall’  “Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”,  istituito presso il “Dipartimento dei Trasporti Terrestri” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  come da art. 226, commi 10 e ss, del vigente C.d.S..

In altri termini, il Comune, a seguito della novella apportata con l’art. 15 della l. n. 183/2011, può esigere solo ed esclusivamente la trasmissione dei dati relativi al conducente, dovendo acquisire d’ufficio, stante la corrispondenza tra nominativi e patenti di guida, quelli relativi alla patente di guida dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Detta richiesta congiunta effettuata sul verbale presupposto determina l’illegittimità del presente atto amministrativo (cfr, anche, art. 18, comma 2, l. n. 241/1990).

di Ezio Notte @ 22:45


3 Comments

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QUI 3 Commenti

  1. Ottimo, grazie!

    Comment by Mirko Melozzi — 25 July 2013 @ 10:30

  2. Buongiorno,
    Ho ricevuto oggi € 302 di multa essendomi “dimenticato” di comunicare, entro il termine stabilito, i dati del conducente ai fini della decurtazione del punteggio dalla patente.
    Dite che questo ricorso possa essere accolto?
    C’è qualcuno che ha già provato?

    Grazie

    Comment by Marco — 7 August 2013 @ 11:26

  3. Ciao. Zero possibilità. Mi spiace… Io lo so che queste cose accadono: per questo, faccio continue denunce.

    Comment by Ezio Notte — 7 August 2013 @ 21:09

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