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4 February 2013

Gli ultra60enni che guidano: che casino

Norme terribili

Con la nuova patente europea 2013, ci sono diverse novità per gli ultra60enni che guidano. Il comma 2 dell’articolo 115 dice che chi guida veicoli a motore non può aver superato: anni 65 per guidare autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. E non può aver superato anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Sgarri? Occhio: 1.000 euro e sospensione della patente da quattro a otto mesi.

Solo lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale autorizza la conduzione di tali veicoli e sino al 68° anno di età e che la carenza di tale attestato ti espone a multa. Importante: al compimento del 65° anno di età e sino al 68° è possibile – con la patente di categoria C o CE valida – condurre autocarri di qualunque massa, nonché autotreni ed autoarticolati, purchè di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t, senza la necessità di ulteriore adempimento abilitativo di carattere medico. Nelle condizioni anagrafiche richieste per la conduzione di autobus (dal  60° anno di età e sino al 68°) l’attestato è invece documento indispensabile per la validità della patente D o DE.

Secondo l’articolo 180, il conducente deve sempre avere al seguito “lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2”; la temporanea assenza del documento comporterà la normale procedura sanzionatoria per la mancanza del documento, con il relativo invito alla produzione: devi fare vedere i documenti, o scatta la multa.

di Ezio Notte @ 23:07


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