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20 August 2015

Incidente con feriti: i furbetti che si fermano un attimo sono pirati

 

27/07/2015 Treviso. Incidente Viale Vittorio Veneto. © Paolo Balanza - 27/07/2015 Treviso. Incidente Viale Vittorio Veneto. - fotografo: Paolo Balanza

Nessuna pietà per i pirati

Chi fa un sinistro stradale con feriti e si ferma solo un attimo, per poi andare via, è un pirata della strada: lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 33335/15. C’è illecito penale se si abbandona il luogo del sinistro prima dell’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi: il reato scatta anche se guidatore scende dall’auto, si accerta delle condizioni dei feriti e poi riprende la marcia. Deve fermarsi e attendere che siano arrivati i soccorsi.

Ma vediamo che è accaduto. Con l’impugnata sentenza resa in data 5 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza dei Tribunale di Pesaro in data 22 giugno 2011 appellata dall’imputato M.G. e dal Procuratore Generale. Il M. era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all’art. 189, 1 e 4 comma e 189, 1 e 7 comma del Codice della Strada perché, coinvolto in un incidente stradale con feriti occorso in Pesaro sulla S.P. 20 all’altezza dell’intersezione via Trasimeno, non ottemperava all’obbligo di fermarsi ed ometteva dio prestare assistenza alla persona ferita. Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato dal reato di “fuga” e la relativa statuizione veniva confermata dalla corte territoriale. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona deducendo violazione di legge quanto alla confermata pronuncia assolutoria Considerato in diritto

Ebbene, iI ricorso è fondato. Sul punto la Corte territoriale ha così motivato: benché la condotta tenuta dal M. si presenti come elusiva dell’obbligo di consentire la propria identificazione personale e di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’investimento… nel caso di specie non appaiono integrati gli elementi della fattispecie di cui all’art. 189 commi 1 e 6 C.d.S., risultando dalla istruttoria dibattimentale che l’imputato, dopo l’incidente stradale, ha ottemperato all’obbligo di fermarsi e di avvicinarsi alla vittima per costatare le sue condizioni di salute e che, solo successivamente, è risalito sul mezzo, allontanandosi dal luogo del sinistro. La sentenza impugnata si è quindi posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (senza peraltro sostanzialmente fornire alcuna congrua motivazione di segno contrario) secondo cui (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734).

L’inottemperanza all’obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell’arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente; la sanzione penale è più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza. Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti, nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell’incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà.

di Ezio Notte @ 18:58


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