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10 July 2013

Incidente: l’auto è tua? Sei responsabile. Anche se è stata utilizzata senza il tuo consenso

Occhio alle chiavi dell'auto!

Occhio alla sentenza della Cassazione civile n. 16217/2013 sez. VI-3 del 27/6/2013. Per voi, le parti più importanti.

La corte ha rigettato il ricorso.

È stata depositata la seguente relazione:

1. – La sentenza impugnata (App. Potenza, 15/11/2011), ha, per quanto qui rileva, respinto l’appello incidentale promosso da P. F. contro la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Melfi, che: aveva accolto la domanda proposta dalla S. A. nei confronti del F. volta ad ottenere il pagamento della somma di 70.000.000 lire (36.151,98 euro), a titolo di rivalsa, dalla stessa sborsati per indennizzare V. B., investito dal minore M. F., conducente dell’autoveicolo di proprietà del ricorrente P. F. aveva, .conseguentemente, condannato quest’ultimo alla refusione delle spese del giudizio di primo grado; aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla S. a titolo di rivalsa, nei confronti di D. F., genitore del minore conducente l’autoveicolo, condannando la S. alla refusione delle spese del giudizio in favore di D.F. L’attuale ricorrente deduceva, in appello, che la circolazione dell’autoveicolo era avvenuta contro la sua volontà, in quanto provato che, all’epoca dell’incidente, egli non era convivente con il fratello minore, M. F., poiché stava effettuando il servizio obbligatorio di leva e che il minore aveva forzato il cassetto, ove le chiavi dell’auto erano custodite, per appropriarsene.

2. – Ricorre per Cassazione P. F..

3. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente data l’intima connessione, implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorio, senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/l0, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Come sostenuto da questa S.C., per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, c.c., non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (Cass. n. 15478/20l l; n. l5521/2006). Nel caso di specie, la Corte Territoriale ha ritenuto non fornita la prova liberatoria in esame, per non aver il F. specificato le modalità di custodia delle chiavi sottratte dal fratello minore e per non aver indicato, in corso di causa, i testi con cui dimostrare detta circostanza.

di Ezio Notte @ 00:00


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