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7 March 2012

Infortunio in itinere: sentenza importante

Devi avere soldi? Che fatica...

Un lavoratore, per recarsi al lavoro, usa il proprio scooter. Un giorno nel tragitto subisce un incidente e chiede il risarcimento Inail per infortunio in itinere. Niente: il Tribunale e la Corte di appello rigettano la domanda. Motivo:  il lavoratore non ha adempiuto all’onere di allegazione delle circostanza di fatto concernente gli orari dei trasporti pubblici che collegano la città di residenza a quella di lavoro. Ha solo chiesto prova sulla inadeguatezza dei servizi pubblici di trasporto. Pure la Cassazione la pensa così.

Morale: se chiedete soldi per infortunio in itinere, siate più precisi possibile.

Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Ord. del 29.02.2012, n. 3117

E.L. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli, che ha confermato la decisione di rigetto della sua domanda nei confronti dell’INAIL. Si controverte della indennizzabilità di quello che secondo il L. è un infortunio sul lavoro “in itinere”. La tesi del L. è di aver subito un infortunio sul lavoro mentre si recava, da Caserta a Maddaloni, con il suo ciclomotore, con una scelta impostagli dalla inadeguatezza dei collegamenti pubblici tra le due cittadine.

Tribunale e Corte d’appello hanno ritenuto che egli non abbia adempiuto l’onere di allegazione delle circostanza di fatto concernente gli orari dei trasporti pubblici che collegano le due città, limitandosi a chiedere prova sulla “inadeguatezza dei servizi pubblici di trasporto”.

I giudici non hanno ammesso la prova per la sua genericità e perché non concerneva fatti, ma valutazioni.
Non hanno di conseguenza ritenuto di dover colmare con l’esercizio dei propri poteri d’ufficio, una lacuna che atteneva alla allegazione dei fatti, prima ancora che la loro prova.

Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso assumendo che il giudice di merito avrebbe così “violato l’art. 2967 cc nel punto in cui ha deciso la controversia senza esperire l’utilizzo dei doveri istruttori cui è chiamato il giudice del lavoro” (cfr., in tal senso la sintesi contenuta nel quesito di diritto).

La prospettazione è manifestamente infondata, perché il giudice del lavoro non è tenuto ad esercitare i poteri istruttori in situazioni in cui il problema non è quello di completare un quadro probatorio insufficiente, ma di colmare una lacuna che concerne la mancata allegazione di circostanze di fatto decisive per la definizione della controversia.

La sentenza, peraltro, è anche compiutamente motivata in ordine alle ragioni del mancato utilizzo dei poteri istruttori.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla spese perché il ricorso introduttivo verte in materia previdenziale ed è antecedente all’ottobre 2003.

di Ezio Notte @ 00:01


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