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8 April 2018

La Cassazione su epilessia e incidenti mortali

 

Epilessia: parola alla Cassazione

Epilessia: parola alla Cassazione

La Cassazione, sezione quarta penale, con sentenza 15215 del 6 marzo 2018, resta nota il 5 aprile, stabilisce un principio: se guidi un’auto in condizioni psicofisiche non adatte a garantire il controllo del mezzo, questo può costituire condotta colposa che determina la morte di una persona. In parole povere, se hai un guaio di salute e ammazzi una persona mentre guidi, vieni accusato di omicidio colposo: omicidio per imperizia e imprudenza.

I fatti riguardano un soggetto probabilmente epilettico. Il 26 luglio 2012 l’imputato procedeva alla guida di una BMW X3 quando, a causa di un malore, aveva omesso di svoltare a sinistra e aveva imboccato contromano la via percorsa dalla vittima nel corretto senso di marcia a bordo della sua bicicletta. Provocandone la morte per essere passato con le due ruote del lato destro dell’auto sul corpo della ciclista. I soccorritori avevano trovato l’imputato all’interno dell’abitacolo ancora in stato di coscienza compromesso con crisi convulsive.

Il Tribunale aveva desunto, dall’essere l’imputato sottoposto a terapia con Depakin, farmaco indicato nel trattamento dell’epilessia ovvero in casi di improvvisa perdita di coscienza per brevi periodi (assenza), ovvero in caso di disturbo bipolare, che l’uomo si fosse posto alla guida sebbene dal 2003 si fossero verificati plurimi episodi di perdita di coscienza, nel 2004 fosse rimasto vittima di un sinistro stradale determinato da perdita di controllo del mezzo conseguente a perdita di coscienza, nell’anno 2006 si fosse manifestato un episodio di afasia transitoria e nell’anno 2008 si fosse manifestato un evento parestesico all’emivolto sinistro.

La Corte di Appello ha, invece, considerato che gli accertamenti diagnostici eseguiti nel corso degli anni dall’imputato, con specifico riferimento a eventuali disturbi neurologici, avessero dato sempre esito negativo, per cui gli episodi di perdita di , coscienza erano stati ascritti a sincope vasovagale recidivante piuttosto che a disturbi neurologici. Pur confermando la condanna in quanto la perdita di controllo del veicolo non potesse ritenersi determinata da cause imprevedibili.

Il guidatore allora faceva ricorso per Cassazione. Che però conferma la condanna. Perché l’uomo era ben noto il sospetto diagnostico di una relazione tra le crisi sincopali osservate e alcuna forma di epilessia per essergli stato indicato dal neurologo curante. In materia di circolazione stradale può, infatti, costituire condotta colposa causalmente determinante nella verificazione di un sinistro, come si può desumere dalla attenzione posta dal legislatore alla pericolosità della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psicofisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo.

di Ezio Notte @ 15:32


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