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12 March 2013

L’Italia va in buca: io accuso gli Enti locali

Vergogna italiana

Gli Enti locali sono quella roba inutile che succhia una quantità mondiale di quattrini al contribuente. C’è da mettersi le mani nei capelli a pensare a quante cucuzze divorano Comuni, Province e Regioni. Costano un botto, sono inutili, e perdipiù dannosi. Volete un esempio? Crolla del 23% il consumo nazionale di bitume (prodotto base per il conglomerato stradale). Il consumo del conglomerato bituminoso per le manutenzioni stradali si è dimezzato negli ultimi 6 anni, passando da 44 a circa 22-23 milioni di tonnellate, quantità molto al di sotto della soglia minima per la sicurezza stradale. Ci sono crateri ovunque. Il motivo? Gli Enti locali, specie Comuni e Province, anziché pensare alle strade e alla sicurezza stradale, buttano via il denaro pubblico in auto blu, consulenze d’oro, stipendi altissimi. C’è così tanta porcheria in giro, che deve essere creato un codice di comportamento apposta per evitare troppo spreco di soldi pubblici: ma robe da matti.

Parallelamente alla profonda crisi delle manutenzioni stradali, che ha già provocato la chiusura di molte imprese, si è sviluppata la crisi del sistema industriale della raffinazione che negli ultimi mesi ha portato alla chiusura di due raffinerie e al blocco di altre due (su 15 raffinerie nazionali). Almeno un altro impianto è in difficoltà per problemi di mercato e ambientali. Solo una parte delle residue raffinerie produce bitume, si registrano problemi logistici e di disponibilità. Lo ha detto il Siteb (Produttori d’asfalto). Che ha pure messo in evidenza la diffrenza fra Italia e resto d’Europa: basta guardare il grafico a corredo del mio post.

Se non si inverte questo trend, l’Italia si appresta a perdere anche il settore industriale della raffinazione con immancabili e pesanti ricadute anche sui lavori di costruzione e manutenzione stradale, senza contare il conseguente aumento della dipendenza e vulnerabilità energetica del nostro Paese e il minor controllo sulla qualità dei prodotti importati. Amen.

di Ezio Notte @ 00:00


2 Comments

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QUI 2 Commenti

  1. Concordo pienamente con quanto esposto. Il cancro dei localismi andrebbe spiegato ai soliti noti ….e soprattutto a quelli con l’elmo con le corna. Non lo hanno capito ed è dura spiegarlo che più localismi è = + tasse e dispendio di denaro. Basti pensare ai circa 190 enti e agenzie con tanto di consigli di amministrazione che ha un grande comune italiano. L’ importante però che si aumentino le addizionali regionali comunali e tra poco provinciali ( c’è chi le ha proposte nella passata legislatura) ,il bollo auto e i carburanti e si compia macelleria sociale con pensionati/nandi , esodati e quant’altro. Tanto i “tifosi” il loro voto lo portano sempre
    …….

    Comment by antonio — 12 March 2013 @ 00:15

  2. Volevo lasciare un mio commento sul punto ma preferisco allegare l’art. 208 del nostro Codice delle Strada che (anche se lungo) indica cosa “dovrebbero” fare i nostri burocrati con i proventi delle multe !!!

    Viste le strade che ci sono qualche dubbiosorge non credete !?

    Art. 208. CDS
    Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (1) (2)
    1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche’ da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
    2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita’ connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
    – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’ 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita’ e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita’ di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attivita’ di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
    Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita’ alla conduzione dei ciclomotori.
    2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalita’ notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalita’ fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita’ di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
    3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita’. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
    3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente
    4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e’ destinata:
    a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta’ dell’ente;
    b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita’ di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
    c) ad altre finalita’ connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta’ dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita’ ciclistica.
    5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita’ di cui al comma 4. Resta facolta’ dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita’ di cui al citato comma 4.

    5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo’ anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche’ a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

    Comment by Fabrizio Gonnella — 12 March 2013 @ 11:07

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