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20 November 2011

Lite fra compratore privato e concessionaria: decide il Foro del consumatore

In difesa del consumatore

Spetta al Foro del consumatore decidere la controversia fra compratore privato dell’automobile e concessionario venditore: lo dice la sentenza 24370 dalla sesta sezione civile della Cassazione, depositata il 18 novembre 2011.

Nella lotta fra consumatore privato e professionista, per capire chi ha ragione si deve seguire il Codice del consumo. Io compro un’auto del cavolo, e ti porto al Foro del consumatore: un bel vantaggio per il privato.

Il professionista vuole escludere il Foro del consumatore? Allora deve provare che la diversa competenza è stata negoziata in base a specifica trattativa.

Comunque,  nei contratti professionista-consumatore, la clausola con cui si deroga al Foro del consumatore è vessatoria: lo ha sancito la Cassazione con sentenza numero 6802 del 20 marzo 2010.

Ora il Tribunale di Ancona deve tenere conto di questa sentenza della Cassazione. È che i venditori-concessionari talvolta fanno un po’ troppo i prepotenti. Meno male che gli ermellini rimettono le cose a posto.

E ricordate che le nuove norme sulla vendita (Codice del consumo) garantiscono il compratore contro difetti del veicolo per almeno 12 mesi. A stabilirlo è un decreto legislativo (206 del 6/9/2005) entrato in vigore già nel 2002, oggi confluito nel Codice del consumo: si chiama garanzia legale di conformità. Il venditore è obbligato a garantire la trasparenza dell’acquisto e deve rimediare a difetti, se non può provare (non basta dirlo) che il consumatore aveva sufficienti informazioni per “aspettarsene” l’occorrenza. Idem se non può provare che erano previsti dal programma di manutenzione ordinaria, per una durata minima di 12 mesi rispetto alla prescrizione di due anni prevista dalla legge. Ovviamente la legge consente patti migliorativi a favore del consumatore: vedi OmniAuto.it.

di Ezio Notte @ 22:23


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