Multa Vergilius: fai ricorso con questo facsimile
Io sono il difensore dei diritti dell’automobilista. Non mi piace questo Vergilius (il Tutor delle Statali) di cui ancora non vedo il Decreto di omologazione e del quale c’è chi ha seri dubbi sul passaggio di omologa da un’azienda all’altra (vedi i commenti qui). Sicché ho preparato per voi un bel facsimile di ricorso per le multe da eccesso di velocità, da presentare al Giudice di pace. Anche perché un limite di 90 km/h lì dove si può andare nella massima sicurezza più veloci non è comprensibile. Ecco i motivi del ricorso. Per fare ricorso, scrivimi: ezio.notte at omniauto.it
“Utilizzo dell’apposito decreto di approvazione ed omologazione rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativi alla strumentazione utilizzata in modalità automatica senza il rispetto dei canoni legislativi di cui all’art.192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. quest’ultimo espressamente richiamato dal sesto comma dell’art.45 del c.d.s.
Parte ricorrente, in relazione alla strumentazione utilizzata dall’ente verbalizzante ed atta a rilevare le infrazioni in automatico, lamenta una chiara lesione dei dettami di cui all’art.192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. il quale recita che: ‘la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi’.
Pertanto il diritto di omologa, da intendersi come diritto assoluto della personalità giuridica, è da considerarsi intrasmissibile a terzi soggetti.
Articolo, quello appena citato, peraltro espressamente richiamato dall’art.45 del c.d.s. il quale si occupa appunto della omologazione delle apparecchiature.
Ciò premesso appare opportuno precisare che l’omologazione del Vergilius è la stessa di quella di cui è dotata il sistema SICVE-Tutor autostradale (n.3999 del 24/12/2004) senza però le ‘spire induttive’ con la variazione/estensione di una componente hardware compreso nel decreto n.4413 del 5 settembre 2011).
Il bando di gara Direzione Generale Per la Sicurezza Stradale 05/09 dell’Anas che riguardava proprio l’adozione di un sistema per il controllo della velocità media prevedeva l’omologazione del sistema in capo all’offerente, in questo caso Autostrade per l’Italia spa con il suo Sicve Tutor. In realtà in data 9.12.2010 Autostrade per l’Italia spa ha volturato le relative omologhe di cui risultava titolare ad Autostrade Tech spa e ciò mediante il decreto dirigenziale n. 97818 emesso dal ‘Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti’ giustificando di avere posto in essere un affitto di ramo d’azienda.
Da notare che Autostrade Tech si è successivamente aggiudicata un consistente appalto per il sistema di pedaggiamento in free flow di Anas spa DG 13/10).
Detto trasferimento della omologazione è da considerarsi pertanto un chiaro negozio giuridico viziato di nullità il quale determina inevitabilmente la caducazione ex tunc di qualsivoglia profilo di illiceità amministrativa (o responsabilità contravvenzionale che dir si voglia) a carico dell’opponente, nel rispetto di un canone generale di tutti gli ordinamenti giuridici: il principio secondo il quale da un comportamento illegittimo non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dello stesso o per chi ne è stato parte.
A conferma di una chiara lesione dei dettami di cui agli articoli 45 del c.d.s. e 192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s., quanto meno per analogia alla presente fattispecie (dato che il soggetto giudicante ha dovuto esaminare una strumentazione diversa rispetto a quella presa in esame) appare utile citare e produrre la sentenza del Giudice di Pace di Fasano rubricata al n.284/2012 (all. n.1)”.
Se Anas e Autostrade per l’Italia hanno obiezioni, i commenti sono a loro disposizione. Oppure possono scrivermi a ezio.notte at omniauto.it. Idem se i lettori hanno aggiunte da proporre.