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5 November 2017

Rc auto con scatola nera, 3 problemi per gli automobilisti

 

Dinamica incidenti: sempre complessa

Dinamica incidenti: sempre complessa

La legge del 4 agosto 2017, numero 124, ossia la legge annuale per il mercato e la concorrenza. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale 189 del 14 agosto 2017) modifica il Codice delle Assicurazioni: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le  caratteristiche tecniche e funzionali […], le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei  procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.  Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.

Parliamo quindi di scatola nera, che registra la dinamica degli incidenti e, in teoria, combatte le truffe Rca, impedendo di inventare un sinistro.

Ma di recente sulla questione è intervenuto a gamba tesa il Giudice di Pace di Barra (Napoli): quella norma della legge Concorrenza è a rischio incostituzionalità. Il motivo? Prevede la prevalenza delle risultanze della scatola nera su ogni altra prova nel processo. Questo sarebbe impossibile. Andrebbe a confliggere col principio di parità tra le parti. Sentiamo infatti l’articolo 111 della Costituzione: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Siccome la compagnia ha dalla sua la scatola nera, l’imparzialità del giudizio non c’è più. Viene invece avvantaggiato l’automobilista con la black box rispetto a quello che non l’ha.

Oltretutto, le risultanze vengono interpretate dall’assicurazione che ha fatto installare il dispositivo: è tutto sbilanciato e imparziale. Le “risultanze sono rese fruibili alle parti”, dice la legge. Ma l’interpretazione della risultanza è univoca. Tutto possono vedere che cosa l’arbitro decide e interpreta; ma a decidere e interpretare è solo l’arbitro.

Il terzo guaio è che l’automobilista deve dimostrare eventuali malfunzionamenti dell’apparecchio. Per legge, “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.  La domanda è: come fa un semplice cittadino a dimostrare che la scatola nera ha funzionato male? Come fa a provare che era rotta o che le risultanze sono state manomesse? Dovrebbe avere a che fare con problematiche quali hardware, software, trasmissione, algoritmi…

di Ezio Notte @ 17:36


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