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8 April 2015

Regalo alle assicurazioni: provaci ancora Mise

Ddl anti-concorrenza, che paradosso

Il ministero dello Sviluppo economico, più simpaticamente noto come Mise, l’anno scorso ha tentato di fare un regalone alle assicurazioni: il risarcimento in forma specifica e l’abolizione della cessione di credito ai carrozzieri indipendenti. Ci ha provato con l’articolo 8 del decreto Destinazione Italia: “In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento”.

Ma l’articolo 8 (indegno d’un Paese civile) è stato devastato dalla commissione Giustizia, e infine stralciato. Anche grazie all’opera di sensibilizzazione di Davide Galli, numero uno Federcarrozzieri, e fra i promotori della Carta di Bologna. Tutto doveva essere morto lì. Invece, la pressione della lobby delle assicurazioni è stata così tremenda sul Mise che è successo l’incredibile. Ed ecco il disegno legge concorrenza proposto dal Mise, nella parte relativa alla Rc auto: “Articolo 132-ter (Sconti obbligatori). In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato: nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria”.

E ancora: “Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 149, è inserito il seguente: Articolo 149-bis (Trasparenza delle procedure di risarcimento) 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni. 2. Nei casi di cui l’assicurato ha sottoscritto la clausola di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall’assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall’assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo”.

Pazzesco. Anche stavolta la Carta di Bologna, Federcarrozzieri di Davide Galli e altre sigle si battono affinché questa parte sulla Rc auto nel disegno legge concorrenza venga eliminata, così come fu per l’articolo 8. In un Paese civile non è possibile che il ministero dello Sviluppo economico si trasformi in ministero dell’Arretratezza economica, e che un disegno legge anti-concorrenza e liberticida venga definito ddl concorrenza. Ma nemmeno Pirandello e Kafka avrebbero avuto una fantasia così fervida.

di Ezio Notte @ 22:58


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