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29 May 2012

Scatola nera e variazione della Rca biennale: nel dimenticatoio

Rca, un silenzio assordante

Non è così difficile far sì che la gente si dimentichi di qualcosa: basta non parlarne. Avete presente la scatola nera della Rca? Sconti a raffica, tariffe Rca dimezzate, tecnologia al servizio dell’essere umano. Questo, un mese fa. E oggi? Silenzio. Sapete perché? Perché l’interpretazione della scatola nera da parte dell’Isvap (il vigilante) ha dato molto fastidio.

Leggete qui l’interpretazione della Legge liberalizzazioni data dall’Isvap, e capirete:

“L’art. 32, comma 1, modifica l’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che ‘nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione’ sul proprio veicolo di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la c.d. scatola nera o dispositivi similari, le imprese applicano una riduzione significativa di premio; i costi della installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità di tali meccanismi sono a carico delle imprese.

“Al riguardo questa Autorità ritiene che tale norma – considerata sia la sua ratio (riduzione delle tariffe), sia la formulazione letterale (il richiamo alla circostanza che l’assicurato possa ‘acconsentire’ alla installazione implica che l’impresa debba proporgli tale scelta) – introduca l’obbligo per le imprese di offrire ai consumatori, accanto a polizze r.c. auto ‘base’, anche
polizze r.c. auto con scatola nera, a fronte di una significativa riduzione del premio.

“In sede di conversione del decreto è stata inserita la previsione di un regolamento Isvap, da emanarsi, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro 90 giorni (25 giugno 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, nonché le modalità per assicurare l’interoperatività di tali meccanismi in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto con impresa diversa da quella che ha installato il meccanismo.

“In conseguenza del rinvio al regolamento attuativo si ritiene che il suddetto obbligo per le imprese di offrire prodotti con scatola nera trovi applicazione successivamente alla emanazione del regolamento medesimo, per il quale i lavori sono già in corso”.

Entro il 25 giugno 2012. Voi avete saputo più qualcosa sulla scatola nera? Il silenzio. E secondo voi, perché? Perché quella scatola nera non viene digerita dalle Assicurazioni: obbbligatoria, con costi a carico, con Rca ribassate… Tutto sgradito alle signore Compagnie.

Peggio va alla “variazione in diminuzione automatica in assenza di sinistri (passaggio a classe di merito più favorevole). Ecco l’Isvap: “L’art. 34 bis, introdotto in sede di conversione, integra l’art. 133 del Codice delle Assicurazioni, aggiungendo al primo periodo – secondo il quale i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo – il seguente periodo: ‘La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto’.

“Al riguardo questa Autorità per dare concreta attuazione alla disposizione, nell’ambito del quadro comunitario vigente, ritiene che la norma, peraltro assistita da una sanzione specifica, garantisca al consumatore, oltre a condizioni di maggiore trasparenza, benefici in termini di riduzioni di premio in assenza di sinistri rispetto all’annualità precedente. Tale riduzione va indicata in termini percentuali nel contratto in modo da mettere il consumatore nella condizione di verificarne agevolmente l’applicazione nell’anno successivo, anno in cui l’impresa potrà indicare un eventuale incremento tariffario per la scadenza ancoran successiva”.

Qualcuno ne ha sentito parlare? No. Perché anche quasta regola dà fastidio alle Assicurazioni, così ancorate al bonus-malus, e alla variazione tariffaria annuale.

di Ezio Notte @ 23:11


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