it.motor1.com

27 January 2013

Scatola nera, elettronica nella Rc auto: passo avanti

Black box: qualcuno ha una paura nera

Nelle scorse ore, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col ministero dello Sviluppo economico, ha decretato quanto segue (con Prot. n. 5/RD): sono definiti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati e solidalmente ancorati a elementi fissi e rigidi del veicolo stesso, che…
… a) consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
… b) consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
… c) consentono la diagnostica da remoto dell’integrità funzionale del dispositivo;
… d) garantiscano l’incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
… e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
… f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
… g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.

Questo è un passo avanti per la scatola nera nel settore Rc auto. Quella scatola nera che terrorizza le Assicurazioni, dopo che le stesse per anni ce l’hanno menata con le truffe Rca: che Italia strana.

Affinché le suddette funzioni possano efficacemente essere assolte dai meccanismi elettronici di cui al presente decreto, è richiesto che all’interno dei suddetti dispositivi siano presenti:
a) un ricevitore elettronico GPS, compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
b) un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
c) un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM – UMTS;
d) un banco di Memoria flash e uno di memoria RAM per la memorizzazione dei dati raccolti nell’intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
e) un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
f) una batteria ricaricabile.

Occhio: l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è subordinata alla emanazione del Decreto del ministro dello Sviluppo economico, nonché del Regolamento Ivass.

di Ezio Notte @ 18:19


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.