it.motor1.com

7 May 2017

Testimoni Rc auto: una norma che distrugge l’automobilista onesto in 5 modi

 

Incidenti, piaga italiana

Incidenti, piaga italiana

Esistono le truffe nella Rc auto? Certo. “Nel 2011 sono stati rilevati 54.502 sinistri fraudolenti, pari al 2,04% di tutti quelli accaduti e denunciati nell’anno stesso. Nel 2010 ne erano stati accertati 69.763, pari al 2,3% del totale”. Fonte: Ania (Associazione delle assicurazioni). Avete letto bene. Non il 90%. Non il 20%. Ma il 2%. Quindi, le frodi ci sono, chi le organizza deve marcire in galera, ma non mi pare il caso di drammatizzare.

Qual è il ruolo dei testimoni falsi nelle frodi? Spesso fondamentale. Un furbetto che vuole fregare la compagnia assicuratrice si avvale di un testimone falso, che giura di aver visto e sentito tutto. Ecco perché il disegno legge concorrenza fa la guerra ai testimoni falsi: fissa tempi ristretti per indicare le persone che hanno assistito a un sinistro.

Oggi, chi subisce un incidente può trovare i testimoni con tutta calma. Domani, se il ddl diverrà realtà, il danneggiato dovrà indicare il teste al momento del sinistro o della richiesta danni inviata all’assicurazione. E, comunque, su richiesta della compagnia, che dovrà dare avviso delle conseguenze di legge in caso di mancata risposta. Non sarà più ammessa in giudizio la testimonianza di un soggetto tardivamente indicato, salva oggettiva impossibilità.

È una regola concepita così male che si può metterla nel museo degli orrori assieme a quella sulla legittima difesa notturna. È una norma che distrugge l’automobilista onesto, con l’intento di andare a far male solo ai truffatori. Ecco perché.

1) Questa norma fa una confusione tremenda: il testimone è tale quando viene indicato dalla parte in un atto processuale e assume la sua qualità quando giura davanti al giudice di dire la verità. Prima, non è quasi nulla: è solo un nome da indicare tra compagnie nella procedura card per l’arbitrato nel caso di disaccordo sulla dinamica del sinistro. Cosa c’entra questo con la norma processuale, col Codice di procedura civile che spiega dettagliatamente quando la parte decade dal diritto di indicare testi? Nel corso di un giudizio, l’assicuratore può far rilevare al giudice che quel testimone è stato curiosamente già sentito in altri 5 incidenti stradali (c’è una banca dati con tutti i testi seriali). E il giudice sa cosa deve fare in un caso del genere.

2) Io, automobilista onesto, dopo un incidente posso essere sotto choc. Tremo. Ho paura. La notte non dormo. Da privato, non ho la possibilità di svolgere accertamenti di polizia giudiziaria. Se commetto errori, sono fottuto: identificazioni sommarie, errori di trascrizione, numeri telefonici non più attivi. La denuncia di sinistro è fatta da me, che non capisco un cavolo né di contratti Rc auto né di procedura giuridica. Non mi  avvalgo di un consulente tecnico. Sono tremendamente a rischio errore. Se sbaglio, non vedo un euro. E paio pure un truffatore.

3) In base al ddl, posso non dire i nomi dei testimoni, in caso di “oggettiva impossibilità”. Cosa significa? Tutto e niente. Può voler dire che avevo mal di pancia e non ho potuto fare nomi. Che ero in uno stato emotivo non adatto a fare una denuncia di sinistro. Quello che per me è una “oggettiva impossibilità”, magari per una compagnia non lo è.

4) Andiamo a leggere l’articolo 24 della Costituzione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Il ddl concorrenza mi impedisce di difendermi come devo, mi mette fretta, mi preme.

5) Esistono testimoni di comodo che spuntano a distanza di tempo? L’assicurazione faccia denuncia alla Procura della Repubblica. Scovi i truffatori, e non aumenti le tariffe Rca solo in virtù di possibili frodi. Io sono onesto, e non devo pagare le truffe di pochi, nonché la pigrizia delle compagnie.

di Ezio Notte @ 20:22


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.