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Ti chiedono i dati della patente? Dubbi sulla validità

diEzio Notte

Ti arriva una multa a casa. Ti chiedono i dati del guidatore e della patente di questo guidatore: è tutto in regola? Ho qualche dubbio.

Allora basate il ricorso su queste righe.

Atteso che con il verbale impugnato, in aggiunta alla mancata comunicazione dei dati relativi del conducente, si contesta la  mancata comunicazione dei dati relativi alla patente di guida di quest’ultimo, si eccepisce in ogni caso l’illegittimità del  verbale per  violazione dell’art. 43, comma 1, del DPR n. 445/2000, come modificato dall’ art. 15 della l. n. 183/2011, che impone alla PA di acquisire d’ufficio tutti dati e documenti che siano in possesso della stessa PA, previo indicazione da parte del privato interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti. Il verbale citava addirittura da parte del soggetto sanzionato l’onere di dover trasmettere i dati della patente di guida del conducente.

Ne deriva pertanto in ogni caso l’illegittimità del verbale impugnato a causa della illegittima richiesta dei dati della patente di guida del conducente dovendo e potendo infatti la parte resistente, una volta conosciute le generalità di quest’ultimo, acquisire d’ufficio determinati estremi in omaggio ad un principio di autorizzazione amministrativa ( ovvero un atto amministrativo), dall’  “Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”,  istituito presso il “Dipartimento dei Trasporti Terrestri” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  come da art. 226, commi 10 e ss, del vigente C.d.S..

In altri termini, il Comune, a seguito della novella apportata con l’art. 15 della l. n. 183/2011, può esigere solo ed esclusivamente la trasmissione dei dati relativi al conducente, dovendo acquisire d’ufficio quelli relativi alla patente di guida di quest’ultimo dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, da cui l’illegittimità del verbale per la parte che interessa ( cfr, anche, art. 18, comma 2, l. n. 241/1990).