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1 August 2013

Tutor: vizio di forma, verbale illegittimo. Ricorso vincente

La giustizia deve trionfare

Dite sì alla giustizia. Nel ricorso contro la multa da Tutor, scrivete:

Manifesta lesione dell’art.3 della Costituzione considerando infatti la possibilità per una moto di eludere la strumentazione di rilievo aritmetico.

La sentenza del Giudice di Pace di Salerno n.6198/2010 appena citata (confrontate all. n.12) ha sollevato un problema di legittimità costituzionale rilevando infatti come una moto possa eludere con un certo stratagemma i rilievi aritmetici autostradali della velocità:

Infatti una parte della motivazione della suddetta sentenza a un certo momento così precisa:

“Ancora va rilevata la palese disparità di trattamento (illegittimo di costituzionalità) se si considera che il servizio di rilevamento della velocità SICVE lavora per mezzo di una serpentina, inserita nell’asfalto, lunga circa 3.30 metri, posizionata in ogni corsia della misura di circa 4,55 metri. Il rilevamento si eccepisce quando il veicolo attraversa i sensori posizionati che servono ad indicare il passaggio del veicolo, ma la cosiddetta serpentina non può definire la classe del veicolo: ad esempio, se transitasse una moto ai bordi della striscia tratteggiata alla velocità di X km/h il sistema non sarebbe in grado di percepirne il passaggio, in quanto manca parte del sensore per rilevare i dati; oppure, per esempio, se transitasse al bordo della linea continua una moto o tagliasse il percorso per 10 m sulla corsia di emergenza, il SICVe non sarebbe più in grado di percepirne il passaggio; se si transitasse a cavallo della linea tratteggiata con un qualsiasi mezzo, il sistema di rilevazione ottico non sarebbe in grado di percepire i dati della targa, in quanto lavora solo sulla propria corsia e leggerebbe, quindi, solo mezza targa senza essere in grado di identificare l’utente. È di tutta evidenza, dunque, l’illegittima disparità di trattamento del sistema SICVe nel rilevare l’infrazione degli automobilisti piuttosto che dei motociclisti”.

È inutile rilevare come una simile disparità di trattamento (tra una auto ed una moto) posta in essere dai sistemi di rilevamento autostradali determini la nullità dell’atto di accertamento e di converso della sanzione applicata.

di Ezio Notte @ 00:00


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