15 October 2017
Autovelox, una sentenza pesante contro gli automobilisti
L’autovelox deve essere segnalato bene. Ma se lo strumento non risulta ben visibile e l’informativa è ambigua spetta all’automobilista rappresentarlo e documentarlo al giudice di pace per ottenere l’annullamento della multa. Lo ha chiarito la Cassazione, sezione seconda civile, con l’ordinanza 23566 del 9 ottobre 2017, come evidenzia poliziamunicipale.it. Un Comune della Costa sarda ha installato due autovelox fissi che hanno accertato numerose infrazioni. Alcuni utenti stradali hanno proposto ricorso con successo al giudice di pace evidenziando lacune nell’informativa obbligatoria stradale. E il tribunale in sede d’appello ha confermato questo indirizzo. I giudici però sono di contrario avviso. Perché?
Innanzitutto perché le dimensioni dei cartelli stradali sono specificate dal decreto ministeriale 15 agosto 2007. Poi perché a differenza di quanto sostenuto dal tribunale non spetta al comune provare l’idoneità della segnaletica. Spetta al trasgressore documentare la mancata trasparenza della postazione di controllo. In buona sostanza non basta dire di non aver visto il segnale. Occorre dimostrare che era stato occultato oppure realizzato con caratteristiche diverse da quelle previste.
In materia c’è un precedente, della Cassazione (sentenza 6242/1999): in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla pubblica amministrazione di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa.
Comunque, vale sempre un principio fondamentale: la massima trasparenza grava sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è ispirato all’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, ma da uno scopo di tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione. In due parole: autovelox per fare sicurezza, non per fare soldi, come ha ricordato la direttiva Minniti. Infine, va sempre rispettata la privacy del multato.
di Ezio Notte @ 16:02
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Categorie: Autovelox, Cassazione, Controlli elettronici
Tag: velocità
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