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10 January 2012

Cellulare: niente auricolare nel verbale? Multa nulla. La guerra della contestazione immediata

Telefonino: pericolosissimo

Multa data per guida col cellulare: la sentenza 1450 del 19 settembre 2011 del Giudice di pace di Pisa s’inserisce in una vastissima giurisprudenza in materia. Stando a ques’ultima sentenza, se un Vigile dà una multa senza contestazione immediata (ossia senza fermare il guidatore), dev’essere preciso e puntuale nel verbale. Altrimenti, la sanzione è nulla.

Infatti, secondo quel Giudice, la percezione di una realtà dinamica e in movimento (in un arco temporale e istantaneo) non può essere assimilata a una conoscenza di una realtà statica. Con l’auto in movimento è tutto più difficlle, con l’auto ferma la descrizione analitica si converte in accertamento giuridicamente rilevante. Risultato: in caso di multa per l’uso di cellulare senza immediata contestazione, deve essere annullato il verbale che nulla precisa sulla mancanza dell’apparecchio auricolare o sulla predisposizione del veicolo al sistema vivavoce. Se invece, il verbale fosse stato più preciso, la multa sarebbe stata valida.

Piano ora col dire che tutte le multe di quel tipo sono da bruciare. Dipende dall’apprezzamento del Giudice. Anche perché la legge è molto elastica. In sintesi, l’articolo 201 del Codice della strada dice che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione.

Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo’ essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione.

di Ezio Notte @ 20:36


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