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28 August 2015

Incidente terzo trasportato: l’assicurazione Unipol deve risarcirlo

 

Le vittime hanno diritto ai soldi

Le vittime hanno diritto ai soldi

Non parliamo del guidatore, ma del passeggero, in gergo assicurativo definito terzo trasportato. In caso di incidente, il terzo trasportato, per ottenere in quattrini dalla compagnia, deve fornire la prova di aver subìto un danno a seguito del sinistro: ha diritto a essere sempre risarcito. Gli serve dimostrare le modalità dell’incidente? No. Deve dire di chi è la colpa del sinistro? No. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 16181/15): bruttissima sconfitta per Unipol. E le vittime, si spera, avranno i loro quattrini addirittura dopo 6 anni di battaglia legale: il sinistro è del maggio 2009.

Infatti, D.M.F. ha citato in giudizio la UGF Assicurazioni, ora Unipol Assicurazioni S.p.A, per ottenere ai sensi dell’art. 141 D.lgs 209/05 per sé e per la propria figlia minore, Gu.Ro., il risarcimento del danno subito in qualità di trasportate a bordo dell’autovettura di proprietà della D. stessa, guidata da Gu.Sa., coinvolta in un sinistro il giorno 11.5.2009. Il giudice di pace ha accolto la domanda. A seguito di impugnazione della UGF Assicurazioni, il Tribunale di Forlì, sul rilievo che non vi era stata collisione diretta tra i veicoli e che quindi non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all’articolo 2054 2comma cod.civ., ha rigettato la domanda. Avverso detta sentenza propongono ricorso D.M.F. e la figlia Gu.Ro. con tre motivi. Resiste la Unipol Assicurazioni S.p.A. La causa perviene alla pubblica udienza a seguito di rinvio da parte del Collegio della Sesta sezione civile della Corte.

Le ricorrenti hanno citato in giudizio solo la compagnia assicuratrice del veicolo su cui erano trasportate, invocando il risarcimento del danno ex art.141 del Codice delle Assicurazioni per le lesioni subite a seguito di un sinistro. L’art. 141 Codice delle Assicurazioni prevede che “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La nuova normativa è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008. Tale ordinanza ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost.. La Corte, nell’ordinanza in esame, ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

Alla luce di tali principi ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l’attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti e ed eventualmente di applicare la responsabilità la presunzione di corresponsabilità di cui all’articolo 2054, 2 comma cod.civ.. Tale accertamento è al di fuori della previsione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).

Nella specie le ricorrenti hanno provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l’incidente, avendo essa addirittura risarcito il danno seppur in misura asseritamente insufficiente prima dell’inizio del giudizio di merito. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto: in applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione. La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia al Tribunale di Forlì in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

di Ezio Notte @ 21:02


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