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4 October 2012

Rc auto, riforma del tacito rinnovo: le orribili realtà taciute

Il silenzio degli incidenti

Solo per voi, una simpatica chiacchierata col dottor Fabrizio Gonnella, fra i massimi esperti di infortunistica stradale in Italia: vedi qui.

Fabrizio, dicono che, con l’addio al tacito rinnovo delle Rca, nulla cambi per l’automobilista in materia di scadenze e sbadataggini. La tesi è che pure con il tacito rinnovo l’automobilista sbadato rimane scoperto, perché – in mancanza di pagamento del premio – scatta la sospensione dell’efficacia della garanzia assicurativa. È vero?

“Non proprio. L’addio al tacito rinnovo delle Rca potrebbe incidere e come. Il tacito rinnovo è una clausola contrattuale che riguarda le scadenze successive al primo anno. Alla scadenza naturale del contratto (in Rca in genere l’anno), se una delle parti non dà disdetta nei termini e nelle modalità previste dal contratto, questo si rinnova di un altro anno e così via con dei limiti previsti dall’articolo 1899 del Codice civile. Ma l’articolo 1901 dice: ‘Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita’”.

In termini semplici?

“Primo caso: se non paga la prima rata, l’assicurazione è sospesa e se fa un sinistro non è coperto (è come se il contratto fosse inesistente). Secondo caso: non paga le rate successive, l’assicurazione è sospesa a partire dal 15° giorno dopo la scadenza (esempio, scade il 1° ottobre è sospesa a partire dal 16 ottobre). Se fa un sinistro in questo periodo (dal 1° al 15 ottobre, è coperto (è una sorta di tolleranza)”.

In definitiva, qual è il rischio?
“Semplice. Una Compagnia sbadata potrebbe dimenticare di dire al cliente (che in molti casi è distratto in questo ambito… si fida della sua Assicurazione) che sta per scadere la Rca. Così il cliente non la rinnova. E la Compagnie potrebbe far pulizia nel portafogli di tutti quei clienti che ‘non piacciono”.

Tipo: chi fa tanti incidenti?
“Occhio, non solo. Si potrebbe ‘liberare’ di chi causa molti sinistri addirittura se ha ragione (un aspetto del risarcimento diretto che non viene molto pubblicizzato), ma pure di chi non fa mai incidenti, è pulitissimo e paga una Rca bassissima”.

Esempio?

“L’anziano in 1° classe da anni, che paga poco e con l’età potrebbe diventare un rischio. Paga poco e guida pure male… non me ne vogliano gli anziani…”.

di Ezio Notte @ 00:01


1 Comment

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  1. senza il tacito rinnovo,le compagnie alla scadenza spelleranno tutti gli automobilisti virtuosi che nonostante il tacito rinnovo con il bonus malus hanno avuto grossi aumenti negli ultimi 3 anni,cosi dovranno fare un nuovo contratto quindi con le nuove tariffe che sono aumentate del 30% pagheranno sempre di piu rispetto all’anno prima e non potranno dire niente perche il contratto cessera senza rinnovo quindi maggiore tuttela alle compagnie che faranno i loro interessi speriamo che il decreto non venga convertito in legge al solito ci rimetteranno i + deboli….

    Comment by giuseppe — 26 October 2012 @ 18:21

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