it.motor1.com

24 September 2016

Revoca patente auto: alla faccia delle leggi italiane chiare e univoche

 

Ecco il risultato di leggi poco chiare

Ecco il risultato di leggi poco chiare

1) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato una sentenza nel giugno 2016. A seguito del controllo del tasso alcolemico, il Comando della stazione dei Carabinieri di Mathi ha rilevato la violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, poiché era risultato l’uso di sostanze alcoliche, con valore di 3,40 grammi per litro, superiore alla soglia di 1,50. La patente (rilasciata nel 1979) è stata conseguentemente ritirata e trasmessa alla Prefettura di Torino, con la conseguente sospensione per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 186, commi 8 e 9, del codice della strada. Sottoposta a nuova visita medica, l’interessata è stata nuovamente ritenuta idonea per conseguire la patente di guida. Avverso il decreto di sospensione, ella ha proposto ricorso al giudice di pace di Ciriè, che ha accolto il ricorso e ha disposto la sospensione in data 18 gennaio 2012. Secondo il Consiglio di Stato, in tema di revoca della patente di guida, disposta a seguito delle violazioni previste per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, è possibile  conseguire una  nuova patente solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato. La norma, riferendosi esplicitamente alla data di “accertamento del reato” va interpretato nel senso che la revoca della patente di guida può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato.

2) Settembre 2016: il TAR Veneto sostiene che, in tema di revoca della patente di guida, disposta a seguito delle violazioni previste dal codice della strada per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, è possibile conseguire una  nuova patente dopo che siano trascorsi tre anni dalla data di “accertamento del reato” intendendosi in questo caso la data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore e non  la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato. La data utile al fine del computo dei tre anni per il conseguimento di una nuova patente di guida è la data di contestazione della violazione.

Quindi, in due parole: uno dice che il periodo della revoca scatta dalla sentenza (passata in giudicato, attenzione); l’altro dice che il periodo della revoca scatta dall’infrazione. Morale: questo è un Codice della Strada scritto coi piedi. Che peggiora la sicurezza stradale. Con norme astruse e soggette a mille interpretazioni. I nostri politici ci promettono la riforma del Codice dal 2010. È così che fanno sicurezza stradale in Italia. Politicanti parolai.

di Ezio Notte @ 18:52


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.