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18 August 2017

Testimoni Rc auto, occhio ai testimoni: risarcimento molto più difficile

 

Incidente, uno choc enorme

Incidente, uno choc enorme

La legge Concorrenza di agosto 2017 rivoluziona il settore Rc auto. Andiamo ad analizzare una norma sciagurata, che semplifica la vita delle compagnie assicuratrici, rendendo molto più difficile il risarcimento per l’automobilista onesto: vedi qui la nostra denuncia di maggio 2017.

Con una modifica all’articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, viene imposta l’identificazione di eventuali testimoni  sul luogo del sinistro da far risultare sulla denuncia o sul primo atto formale di richiesta danni. Se tu, vittima dell’incidente, non indichi testimoni, l’impresa dovrà richiedere all’assicurato entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. Non rispondi? Testi indicati successivamente non validi. Allo stesso modo, l’impresa assicuratrice può individuare e comunicare ulteriori testimoni entro il termine di 60 giorni.

Due eccezioni. Uno: la prova testimoniale dedotta oltre tali termini è inammissibile, salvo i testimoni siano stati identificati sul posto dagli organi di Polizia stradale. Due: la prova testimoniale può essere ammessa dal giudice al di fuori della procedura descritta solo nei casi in cui risulti comprovata la “oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione”.

Norme cavillose, fumose, soggette a interpretazioni. Va a fortuna: se interviene la Polizia, e indica i testi nel verbale di incidente, hai il risarcimento. Oppure se c’è “oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione”, hai diritto a indicare il teste in un momento successivo.

Alla fine, una roulette russa: vince chi viene tutelato dalla dea bendata. Se sei onesto e sfortunato, non hai il rimborso. Tutto questo per combattere gli incidenti truffa con testi falsi. Un modo assurdo di deresponsabilizzare le assicurazioni: sono loro che non devono rimborsare i sinistri dubbi con testi fasulli, andando in causa contro i truffatori.

Un poveraccio, sotto choc dopo un incidente, che non indica i testi, rischia di essere spacciato e non vedere un euro di risarcimento. Sarà anche tempo di mettere fine a questa storia che un tamponamento è banale, e tu devi essere sempre lucido e pronto come Rambo a fare il Modulo blu della constatazione amichevole: siamo essere umani, non macchine. Pieni di emozioni e stress, che ci impediscono di agire come robot.

Non ultimo: il giudice che si è occupato della controversia civile è tenuto a  trasmettere un’informativa alla Procura della Repubblica in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di 3 sinistri negli ultimi 5 anni registrati nella banca dati dei sinistri, salvo ovviamente si tratti di agenti e ufficiali di Polizia che sono chiamati a testimoniare. Cosa che già oggi avviene. Una norma che si sovrappone alla banca dati anti-frode già esistente: quanti database dei testi di professione devono esistere? E quante volte il giudice deve segnalare il teste recidivo?

Sono tutte regole destinate a essere discusse da avvocati e giudici, a tutela dell’automobilista onesto. Potrebbe perfino arrivare un decreto successivo a cancellare queste norme assurde. Il fenomeno delle truffe va combattuto e stroncato con i mezzi che già esistevano da tempo, e con l’apporto decisivo delle compagnie.

di Ezio Notte @ 19:06


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