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16 August 2010

Nuovo Codice della strada: un po’ di stranezze

Una certezza c'è: multe più care

Secondo Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate) il nuovo Codice della strada contiene alcune modifiche di non poco conto.

Col vecchio Codice, in base all’articolo 201 bis, la contestazione immediata – quando era possibile – doveva essere effettuata. Se il Vigile era possibilitato a fermarti, doveva poi farlo. Adesso pare che questa regola non ci sia più: il Vigile, pur potendo fermarti, non ha l’obbligo di farlo qualora nel caso di specie ricorrano uno dei casi tassativi indicati dalla suddetta norma.

Altra curiosità evidenziata dal Bechi. Sembra che sin quando non si celebri la prima udienza del ricorso al Giudice di pace, il verbale sia immediatamente esecutivo. Quindi, in teoria gli accertatori potrebbero iscrivere a ruolo l’importo e notificare una cartella esattoriale. Inoltre, il Giudice sempre alla prima udienza può sospendere tutto. È una norma che svantaggia il guidatore? Non proprio; in ipotesi di ricorso contenente richiesta di sospensione del provvedimento, adesso il Giudice fissa la prima udienza (in cui sarà decisa o no la sospensione) entro 20 giorni (nuovo comma 3 bis) dal deposito del ricorso.

Questa procedura  offre maggiori garanzie di speditezza di quelle oggi presenti (i termini di decisioni e fissazione, infatti, sono più lunghi!). Il problema, casomai, sarà affrontare le ragioni della richiesta di sospensione nel contraddittorio tra le parti, con la resistenza dell’avversario ma anche con la possibilità di convincere verbalmente il Giudice (negativo per chi la concedeva automaticamente, positiva per chi la respingeva).

E ancora: c’è – secondo il Bechi – l’incombenza della notifica della sentenza di rigetto posta a carico degli accertatori. Infatti, il soggetto sanzionato è tenuto al pagamento entro 30 giorni dalla suddetta notifica. La sentenza di rigetto (titolo esecutivo) viene notificata dall’organo accertatore imponendo il pagamento – o l’impugnazione? – nei 30 giorni successivi. Se viene chiesta la remissione in termini per il pagamento in misura ridotta in caso di soccombenza, varranno comunque i 30 giorni? Probabilmente sì. E se la causa venga trattenuta per la decisione dal Giudice e quindi comunicata successivamente? Se la persona o il suo procuratore sono presenti, come obbligati a esserlo, alla lettura del dispositivo in udienza? Certe differenziazioni non risulterebbero formulate.

Voi ne sapete di più?

foto flickr.com/photos/free-stock

di Ezio Notte @ 00:01


2 Comments

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QUI 2 Commenti

  1. […] in estrema sintesi, considerando anche l’ultima novità introdotta dal Codice della strada, la distanza minima fra cartello e autovelox non c’è. Esiste genericamente una […]

    Pingback by Autovelox, manicomio Italia | Automobilista.it — 23 August 2010 @ 22:38

  2. […] notevole problema, il più rognoso. Sentite Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse […]

    Pingback by Lavori utili, si salvi chi può | Automobilista.it — 27 August 2010 @ 00:01

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